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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28490/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ricorrente impugnava avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2014-2017 emessi da un Comune per un complesso industriale e un immobile siti nel territorio comunale. In appello la controversia era stata definita con riforma parziale limitata alle sanzioni, mentre erano stati confermati gli accertamenti sul presupposto che, essendo la società possessore/utilizzatrice in leasing degli immobili, fosse tenuta alla dichiarazione IMU e al pagamento del tributo. Con il ricorso per cassazione la società articolava otto motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla censura secondo cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa dalla società proprietaria/l concedente del leasing e non dall’utilizzatrice; 2) ulteriore omessa pronuncia per non avere la CTR considerato il principio di non contestazione e l’assenza di modifiche catastali, con conseguente insussistenza dell’obbligo dichiarativo e delle sanzioni; 3) violazione sulla quantificazione delle sanzioni, lamentando il computo non corretto; 4) violazione delle norme sull’IMU e del procedimento amministrativo, per non avere considerato che alcune porzioni erano abusive e inagibili e dunque non imponibili; 5) omesso esame di fatto decisivo sul carattere abusivo di alcune superfici; 6) ulteriore violazione delle norme IMU per mancata applicazione della riduzione d’imposta in relazione a titoli edilizi e sanatoria; 7) reiterazione del motivo sul fatto decisivo dell’abusività/inagibilità; 8) violazione dell’art. 5 d.lgs. 504/1992 per la determinazione della base imponibile, assumendo che la soppressione di una particella e la costituzione di una nuova particella con rendita variata avessero efficacia retroattiva dal 1 gennaio 2017.

La decisione

La Corte ha respinto i primi sette motivi ritenendo infondate o inammissibili le doglianze. Ha affermato che, nel leasing immobiliare, l’utilizzatore è soggetto passivo IMU e, quando il rapporto non risulti desumibile da dati catastali o comunque conoscibili dall’ente, è tenuto alla dichiarazione; ha inoltre ritenuto corretta la sanzione per omessa dichiarazione. Ha giudicato inammissibili le censure sulle asserite inagibilità e abusività delle porzioni immobiliari perché dirette a contestare valutazioni di merito e non violazioni di legge, e ha escluso l’omesso esame di fatti decisivi. Ha invece accolto l’ottavo motivo, rilevando che la CTR non si era confrontata con il principio secondo cui, in materia di classamento/rendita catastale, la successiva attribuzione della rendita costituisce base imponibile anche per annualità sospese suscettibili di accertamento o rimborso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta del tutto di provvedere sulla domanda o eccezione; se la questione è stata decisa, anche implicitamente, non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro per denunciare in cassazione l'omessa pronuncia o altri vizi processuali rilevanti sul piano della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Consente il controllo solo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, non sulla mera insufficienza o mancata valutazione di elementi istruttori o argomentazioni difensive.

  • art. 9 d.lgs. n. 23 del 2011

    Nel leasing immobiliare il soggetto passivo dell'IMU è l'utilizzatore, cui fanno capo gli obblighi e gli oneri normalmente spettanti al proprietario.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992

    È disposizione sostanzialmente identica a quella dell'art. 9 d.lgs. 23/2011 e viene richiamata per confermare il regime del soggetto passivo nel leasing.

  • art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992

    Impone ai soggetti passivi la dichiarazione degli immobili e delle modificazioni rilevanti ai fini dell'imposta; la Corte lo considera applicabile anche all'IMU nei casi non coperti dalla soppressione dell'obbligo dichiarativo.

  • art. 37, comma 53, d.l. n. 223 del 2006

    La soppressione dell'obbligo dichiarativo opera dopo l'informatizzazione catastale, ma resta ferma la dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dipendano da atti non assistiti da procedure telematiche o da riduzioni d'imposta.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997

    "Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo"

    La CTR ha fatto applicazione del cumulo giuridico per violazioni della stessa indole commesse in annualità diverse, non del cumulo materiale.

  • art. 13 d.l. n. 201 del 2011

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inagibilità/inutilizzabilità di alcuni immobili e la conseguente non debenza o riduzione dell'IMU; la Corte rileva che la censura tendeva però a rivalutare il merito probatorio.

  • artt. 5 e 8 d.lgs. n. 504 del 1992

    Richiamati dalla ricorrente per contestare base imponibile e condizioni di imponibilità, ma la Corte ritiene le doglianze sostanzialmente dirette contro l'accertamento in fatto.

  • artt. 3 e 6 L. n. 241 del 1990

    Sono evocati dalla ricorrente a sostegno delle proprie contestazioni, ma senza che la Corte ne ravvisi una effettiva violazione nei termini dedotti.

  • art. 5 d.lgs. n. 504 del 1992

    Richiamato in relazione alla base imponibile catastale; la Corte accoglie la censura solo nella parte in cui la CTR non si è confrontata con il principio sulla rilevanza della successiva attribuzione di rendita.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria non può introdurre nuovi motivi di ricorso, ma solo illustrare quelli già ritualmente proposti.

Massime di principio

  • Nel leasing immobiliare, ai fini IMU, il soggetto passivo è l'utilizzatore; di conseguenza, quando il rapporto di leasing non sia desumibile da dati catastali o comunque conoscibili dall'ente, incombe sull'utilizzatore l'obbligo dichiarativo e la sua omissione è sanzionabile.
  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste se il giudice di merito ha comunque risolto la questione, anche implicitamente; per configurarlo è necessario che la domanda o eccezione sia stata del tutto pretermessa.
  • In cassazione, la violazione di legge riguarda l'erronea individuazione o interpretazione della norma astratta, mentre la contestazione della ricostruzione del fatto e della valutazione delle prove appartiene al vizio motivazionale o, se non rispettato il relativo paradigma, è inammissibile.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato dal ricorrente; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o di argomenti difensivi.
  • Le annualità d'imposta e le relative sanzioni per violazioni della stessa indole possono essere unificate secondo il regime del cumulo giuridico, ma la censura è inammissibile se non individua con precisione la regola violata e non dimostra che il giudice abbia applicato una doppia sanzione.
  • In materia catastale, la successiva attribuzione o rettifica della rendita, una volta notificata, può costituire base imponibile anche per annualità sospese ancora suscettibili di accertamento o di rimborso.
  • La memoria ex art. 378 c.p.c. non può ampliare il thema decidendum del ricorso per cassazione, ma solo chiarire i motivi già proposti in modo completo nell'atto introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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