Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 958/2026 - Lecce, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: della nota del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – sede coordinata di Bari prot. n. 3995 del 21 maggio 2021, nella parte in cui dispone l'avvio della conferenza di servizi semplificata ex art. 14 della l. n. 241/1990 per i “lavori di ampliamento della strada SISRI con allacci e/o predisposizione sottoservizi, bonifica e smaltimento acque meteoriche – 2° stralcio – per il collegamento diretto del terminale di Costa Morena e S. Apollinare”, e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale il 28/9/2021; della nota del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – sede coordinata di Bari prot. n. 3995 del 21 maggio 2021 (doc. 1), nella parte in cui dispone l'avvio della conferenza di servizi semplificata ex art. 14 della l. n. 241/1990 per i “lavori di ampliamento della strada SISRI con allacci e/o predisposizione sottoservizi, bonifica e smaltimento acque meteoriche – 2° stralcio – per il collegamento diretto del terminale di Costa Morena e S. Apollinare”, e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto, nonché con i motivi aggiunti della nota del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – sede coordinata di Bari prot. n. 6230 del 2 settembre 2021, nella parte relativa all'intervento sulla strada SISRI nonché, ove occorrer possa, delle note del Comune di Brindisi prot. n. 78386 del 3 agosto 2018 e prot. n. 12785 del 3 febbraio 2020 (doc. 6), della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici, prot. n. 8795 del 31 luglio 2020 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202101165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Note del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche prot. n. 3995 del 21 maggio 2021 e prot. n. 6230 del 2 settembre 2021, relative all’avvio e allo svolgimento di una conferenza di servizi semplificata per lavori di ampliamento della strada SISRI e opere connesse

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Autorità di Sistema Portuale ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti con cui il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche aveva avviato una conferenza di servizi semplificata ex art. 14 della l. n. 241/1990 relativa ai lavori di ampliamento della strada SISRI, comprensivi di allacci e predisposizione di sottoservizi, bonifica e smaltimento delle acque meteoriche, finalizzati al collegamento diretto dei terminali di Costa Morena e S. Apollinare. Sono stati inoltre contestati, ove occorrenti, ulteriori atti comunali e ministeriali presupposti o connessi. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

La ricorrente ha dichiarato, con memoria del 15 maggio 2026, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Le amministrazioni resistenti non si sono opposte alla declaratoria di improcedibilità né alla compensazione delle spese. Il TAR ha ritenuto che, alla luce della dichiarazione della ricorrente e della mancata opposizione delle amministrazioni, non residuasse alcun interesse concreto alla decisione, dichiarando improcedibile il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese e le competenze di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 14 l. 241/1990

    conferenza di servizi semplificata

    La norma è richiamata quale base normativa per l’avvio della conferenza di servizi oggetto di impugnazione; la sentenza non esamina nel merito la legittimità del suo concreto utilizzo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione da remoto dell’udienza di smaltimento; il testo non sviluppa ulteriori profili interpretativi.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, non contrastata dall’amministrazione resistente, giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando non residui alcun interesse concreto e attuale alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.