Cassazione Penale, Sentenza n. 17721/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Tivoli (03/02/2025) che aveva respinto la convalida dell'arresto per tentato furto in abitazione e aveva rigettato la richiesta di misura cautelare per difetto di gravità indiziaria. Il pubblico ministero contestava la mancata qualificazione della fattispecie come "quasi flagranza", sostenendo che non vi fosse soluzione di continuità tra il momento in cui la vittima (allarme h.6:00) ha estrapolato i fotogrammi (h.7:30) e li ha inviati ai Carabinieri, l'avvio delle ricerche (h.8:00) e l'individuazione e fermo dell'indagato (h.8:15-8:20). Il PM rilevava inoltre che, anche in ipotesi di sola violazione di domicilio (querela), la personalità e i precedenti dell'imputato giustificavano la convalida.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del pubblico ministero. Ha confermato che non sussistevano le condizioni di cui all'art. 382 c.p.p. per la flagranza o la "quasi flagranza": non c'era stata la percezione diretta del fatto da parte della polizia giudiziaria né l'inseguimento materiale dell'autore immediatamente dopo il reato. L'arresto è avvenuto solo dopo che la persona offesa aveva visionato ed estrapolato le immagini e le aveva inviate ai Carabinieri, con un intervallo temporale (circa 2 ore e 15-30 minuti) tra l'evento e il fermo; non erano state rilevate sul luogo o sull'arrestato tracce immediate che collegassero inequivocabilmente Pjetri al reato. La Corte ha richiamato e applicato il principio delle Sezioni Unite (sent. Ventrice) secondo cui l'"inseguimento" ai fini della flagranza dev'essere materiale e basato su percezione diretta di condotte o tracce immediate, e non su successive attività investigative o su segnalazioni di terzi.
Norme richiamate
La Corte interpreta la norma nel senso che la condizione di "inseguimento" prevista deve implicare una percezione personale e immediata, o un inseguimento materiale iniziato nella immediata continuità temporale con il fatto; non è soddisfatta dalla mera rapidità investigativa successiva basata su segnalazioni o filmati forniti da terzi.
art. 13, comma 3 Cost.
«in casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori»
Richiama la natura eccezionale e di stretta interpretazione dei poteri di privazione della libertà da parte della polizia: l'arresto indiretto su base dichiarazioni/filmati di terzi non può essere esteso oltre i limiti precisati dalla giurisprudenza.
Sezioni Unite, sent. n. 39131 del 24/11/2015 (Ventrice)
Precedente vincolante richiamato: stabilisce che la 'quasi flagranza' richiede la percezione diretta, da parte di chi procede, di condotte o tracce immediatamente attinenti al reato; esclude la qualificazione quando l'arresto sia fondato solo sulle informazioni fornite dalla vittima o da terzi e su attività investigative successive.
Sez. 5, n. 6561 del 22/11/2024 (Romeo)
Giurisprudenza recente confermativa dei principi di Ventrice: ribadisce la lettura restrittiva della nozione di "inseguimento" e di "quasi flagranza".
Massime di principio
- La mera brevità temporale tra il reato e l'arresto non è sufficiente a configurare la flagranza o la quasi-flagranza: è necessaria una percezione diretta e materiale del fatto o l'inseguimento iniziato immediatamente da chi ha direttamente constatato il misfatto.
- Se l'arresto si basa su ricostruzione o su elementi forniti dalla vittima (es. immagini video estrapolate) e su successive attività investigative, la condizione di quasi-flagranza generalmente non si realizza; in tali casi occorre procedere con misure cautelari o con arresto autorizzato dall'autorità giudiziaria.
- La nozione di "inseguimento" ai fini dell'art. 382 c.p.p. va intesa in senso materiale: occorre che chi persegue abbia percepito almeno in parte il comportamento criminale o abbia sorpreso l'autore con tracce immediatamente riconducibili al reato.
- Gli organi di polizia devono, per legittimare un arresto immediato, documentare la percezione diretta di elementi probatori immediati (ad es. il fermo sul fatto, la presenza di oggetti/segni direttamente indiziari addosso o presso il luogo), altrimenti rischiano la declaratoria di illegittimità dell'arresto in sede di convalida.
- La personalità o i precedenti dell'indagato non suppliscono alla mancanza dei presupposti di legge per la flagranza: non possono da soli giustificare la convalida di un arresto effettuato senza i requisiti di cui all'art. 382 c.p.p.
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