Sentenza del 20/03/2015 n. 341 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento con adesione - tassazione per trasparenza - diritto di difesa del contribuente - violazione - sussiste - Nullità dell'accertamento per mancata adesione di alcuni soci - applicabilità - Nullità dell'accertamento con adesione per errata indicazione di valori assunti - applicabilità -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la validità dell'accertamento con adesione stipulato dalla società, sostenendo che esso non potesse vincolare automaticamente i soci soggetti al regime di tassazione per trasparenza. Hanno inoltre dedotto la violazione del diritto di difesa, poiché ciascun socio deve poter contestare autonomamente il proprio reddito di partecipazione, anche quando l'accertamento nei confronti della società sia divenuto definitivo. È stata altresì rilevata la presenza di errori materiali nell'indicazione dei valori assunti come base imponibile, tali da incidere sulla validità dell'atto.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto che l'adesione della società produce effetti soltanto nei confronti dei soggetti che vi hanno aderito. La società e i soci possono definire autonomamente e anche in modo difforme le rispettive posizioni, perché si tratta di rapporti distinti e indipendenti. Al socio deve essere garantita la piena possibilità di difendere i propri diritti e di contestare il reddito di partecipazione, anche se l'accertamento societario è ormai definitivo. Nel caso esaminato, l'accertamento con adesione è stato inoltre ritenuto nullo o inesistente per errori materiali relativi alla quantificazione dei valori utilizzati come base imponibile.
Norme richiamate
Articolo 24 della Costituzione italiana
Il diritto di difesa impone che il socio possa tutelare autonomamente la propria posizione fiscale e contestare il reddito di partecipazione, senza essere automaticamente vincolato dall'adesione della società.
Disciplina dell'accertamento con adesione
La definizione concordata produce effetti nei confronti dei soggetti che vi hanno aderito; società e soci possono aderire separatamente e anche con contenuti differenti.
Regime di tassazione per trasparenza delle società e dei soci
Il reddito societario viene imputato ai soci, ma ciò non elimina l'autonomia delle rispettive posizioni processuali e il diritto del socio di contestare il proprio reddito personale.
Massime di principio
- Nel regime di tassazione per trasparenza, l'adesione della società non vincola automaticamente i soci che non vi abbiano aderito.
- La società e ciascun socio possono partecipare autonomamente al procedimento di accertamento con adesione e raggiungere risultati differenti.
- Il socio deve poter contestare il proprio reddito di partecipazione anche quando l'accertamento nei confronti della società sia divenuto definitivo, se ciò è necessario per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.
- Gli errori materiali nella determinazione dei valori o della base imponibile possono comportare la nullità o l'inesistenza dell'accertamento con adesione quando incidono su elementi essenziali dell'atto.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare separatamente gli atti notificati alla società e ai soci, l'effettiva adesione di ciascun soggetto e la correttezza dei dati utilizzati per la quantificazione del reddito.
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