Cassazione Penale, Sentenza n. 20557/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per minaccia a pubblico ufficiale. Ha dedotto: (1) vizi di diritto per avere la Corte ritenuto che l'ausiliaria del traffico fosse pubblico ufficiale/ incaricata di pubblico servizio, nonostante, a suo dire, tale qualifica sarebbe stata introdotta solo dall'art. 12-bis del Codice della Strada (d.l. n.76/2020 conv. n.120/2020) successivamente ai fatti (novembre 2015), con violazione dei principi di legalità e di irretroattività (art. 25 Cost., art. 2 cod. pen.); (2) vizio di motivazione e errata qualificazione del fatto sotto il profilo del dolo specifico ex art. 336 c.p., sostenendo che l'aggressione era avvenuta dopo l'accertamento e quindi non finalizzata a condizionare l'esercizio del pubblico servizio, quand'anche rilevabile al più una lesione/minaccia improcedibile per mancanza di querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta e coerente la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove svolta dalla Corte di appello: l'ausiliaria del traffico, dopo aver lasciato il verbale sul parabrezza, era stata raggiunta dall'imputato, verbalmente aggredita, minacciata con l'intimazione di eliminare il verbale e colpita con uno schiaffo. La Corte ha confermato che l'ausiliario del traffico, nello svolgimento delle funzioni di accertamento/contestazione nelle aree affidate, assume natura pubblicistica (qualifica di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio), principio già consolidato in giurisprudenza e ulteriormente chiarito dall'art. 12-bis del Codice della Strada. Ha inoltre precisato che il dolo specifico del reato di minaccia a pubblico ufficiale (finalità di indurre a compiere un atto contrario al dovere d'ufficio o ometterlo) può sussistere anche quando l'atto che si vuole impedire o far annullare sia già stato compiuto. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile (liquidate in euro 3.686 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Era la qualificazione originaria del fatto indicata nell'imputazione di primo grado, poi riqualificata in sede di giudizio; dal testo della sentenza emerge solo la presenza dell'articolo nell'atto originario
art. 336 cod. pen.
Riferito al delitto di minaccia a pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio: la Corte ha richiamato il requisito del dolo specifico (finalità di indurre l'ufficiale a compiere od omettere un atto d'ufficio) e ha affermato che tale finalità può sussistere anche se l'atto che si vuole influenzare è già stato compiuto
art. 12-bis Codice della Strada (introdotto dall'art. 49 del d.l. n. 76/2020 conv. in l. n. 120/2020)
"Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale"
La norma chiarisce in maniera espressa la qualifica pubblicistica dell'ausiliario del traffico nello svolgimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata; la Corte l'ha richiamata a supporto di una giurisprudenza già consolidata
d.lgs. n. 285 del 1992, art. 12, comma 3
Ha introdotto la figura dell'ausiliario del traffico; la Corte richiama l'origine normativa della figura professionale
art. 17, commi 132 e 133, l. n. 127/1997
Precedente disciplina che aveva riconosciuto poteri agli ausiliari del traffico; anche tali disposizioni, pur abrogate dall'art.12-bis, sono state richiamate per ricostruire il percorso normativo e giurisprudenziale
art. 68 l. n. 488/1999
Richiamata come parte della disciplina interpretativa e supporto giurisprudenziale rispetto alla qualificazione degli ausiliari del traffico
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020
Norma che ha consentito la trattazione scritta del giudizio di cassazione nel caso di assenza di richiesta di discussione orale; la Corte ha proceduto per trattazione scritta
art. 25 Cost. e art. 2 cod. pen.
Richiamati dal ricorrente per sostenere profili di illegittimità/irretroattività; la Corte ha ritenuto infondata la censura, in quanto la qualifica pubblicistica era già pacifica in giurisprudenza anteriore all'art.12-bis
Massime di principio
- L'ausiliario del traffico che svolge funzioni di accertamento e contestazione nelle aree affidate all'impresa assume natura pubblicistica (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) e può essere tutelato come tale anche per fatti anteriori all'introduzione formale dell'art. 12-bis, se la giurisprudenza aveva già riconosciuto la funzione pubblicistica
- La qualificazione dell'illecito come minaccia a pubblico ufficiale richiede il dolo specifico (finalità di indurre l'ufficiale/incaricato a compiere o omettere un atto d'ufficio); tale finalità si valuta in base all'insieme degli atti e delle parole dell'agente e può ritenersi presente anche se l'atto che si vuole ottenere o annullare è già stato compiuto
- Se la condotta è indirizzata a far omettere o revocare un atto d'ufficio, il reato si configura indipendentemente dal fatto che l'atto sia stato già materialmente eseguito
- La presenza o meno della querela rileva per i reati che la prevedono; quando si configura il reato nei confronti di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (con dolo specifico), non si può automaticamente trasformare il fatto in una fattispecie procedibile solo a querela
- Le censure di natura interpretativa sulla retroattività o sulla qualificazione pubblicistica devono confrontarsi con la giurisprudenza consolidata: l'entrata in vigore di una norma chiarificatrice non annulla le precedenti interpretazioni giurisprudenziali che già qualificavano la fattispecie
- Nelle impugnazioni in Cassazione, questioni manifestamente infondate o solo rivendicazioni di fatto già valutato dal giudice di merito possono determinare l'inammissibilità del ricorso e l'obbligo di rifondere spese e sanzioni
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