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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40964/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso di accertamento relativo alla revisione degli estimi catastali di un immobile sito in Roma, microzona 6 Flaminio 1. In appello l'Ufficio aveva notificato l'atto tramite un'agenzia di recapito privata. La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo invalida la notifica. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione del d.lgs. n. 261 del 1999, dell'art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992, della l. n. 124 del 2017, della l. n. 890 del 1982 e dell'art. 149 c.p.c., sostenendo che la notificazione a mezzo operatore privato fosse valida ed efficace e che l'appello fosse stato tempestivamente spedito entro il termine semestrale. La resistente non si è costituita nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il motivo, affermando che la notificazione dell'atto di appello eseguita tramite agenzia di posta privata, nel regime temporale rilevante, è nulla e non inesistente, ma che comunque la verifica della tempestività dell'impugnazione va compiuta con riferimento alla data di ricezione e non a quella di spedizione, non potendo l'operatore privato attribuire fede privilegiata alla data di invio. Dagli atti è emerso che, a fronte del deposito della sentenza di primo grado il 21 giugno 2016, la notificazione dell'appello del 20 febbraio 2017 non risultava tempestivamente dimostrata; ne è derivata la conferma dell'inammissibilità dell'appello per tardività. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 261 del 1999

    Nel periodo considerato non attribuiva all'operatore privato un potere certificativo idoneo a comprovare la data di spedizione degli atti processuali.

  • art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per contestare la disciplina delle notificazioni nel processo tributario, ma non ritenuto violato nel caso concreto.

  • L. n. 124 del 2017

    È indicata come momento di liberalizzazione dei servizi postali, rilevante per delimitare temporalmente la validità delle notificazioni a mezzo operatore privato.

  • L. n. 890 del 1982

    Richiamata in relazione alla disciplina delle notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla notificazione a mezzo posta degli atti processuali.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge e nullità processuale.

  • art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992

    Utilizzato per affermare l'inammissibilità dell'appello tardivo nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017, la notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
  • Quando la notificazione di un atto processuale è eseguita tramite operatore privo di poteri certificativi, la tempestività dell'impugnazione non può essere provata sulla sola base della data di spedizione, ma richiede un riscontro idoneo della ricezione.
  • La validità astratta del mezzo di notificazione non sana la carenza di poteri certificativi dell'operatore privato ai fini della prova del rispetto del termine di impugnazione.
  • Nel processo tributario, l'impugnazione notificata oltre il termine previsto è inammissibile, anche se la parte impugnante contesta solo l'irregolarità della notificazione.
  • Le decisioni delle Sezioni Unite in materia di notificazioni postali vanno distinte tra atti amministrativi e atti processuali, poiché per questi ultimi opera una disciplina più rigorosa legata alla riserva del servizio universale e ai poteri certificativi dell'operatore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioNotificazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenzaOnere della prova

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