Cassazione Civile, Ordinanza n. 27510/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Nel corso di un giudizio ex L. n. 92/2012, la Corte d'appello ha respinto l'impugnativa di licenziamento disciplinare proposta dal lavoratore, ritenendo provati gli addebiti di avere prelevato, senza autorizzazione e insieme ad altri soggetti, prodotti farmaceutici non commissionati da clienti per utilità personale. La decisione si è fondata, tra l'altro, sul fatto che il lavoratore non avesse contestato la ricostruzione aziendale circa l'esistenza di una prassi interna scoperta dalla società nel settembre 2017 e poi espressamente vietata, nonché sul numero delle condotte imputate, tutte successive a tale data. Il ricorrente ha censurato la sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la circostanza dell'avvertimento e della cessazione della prassi, decisiva per qualificare il comportamento come illecito, avrebbe dovuto essere provata dalla società e non desunta dalla non contestazione; con il secondo motivo ha dedotto che la mancanza di prova sulla revoca della prassi tollerata rendeva insussistente il fatto contestato e quindi imponeva la tutela reale o obbligatoria ai sensi dell'art. 18, comma 4, St. lav.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere probatorio, non quando si contesti la valutazione delle prove o del comportamento processuale delle parti; inoltre, la non contestazione dei fatti rilevanti è apprezzamento riservato al giudice di merito. Ha anche rilevato che il ricorrente non aveva specificamente censurato gli ulteriori elementi probatori valorizzati dalla Corte territoriale, né aveva indicato in modo preciso i capitoli di prova testimoniale non ammessi e la loro decisività. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché presupponeva, erroneamente, l'insussistenza del fatto addebitato. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e con l'ulteriore importo per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La norma è invocabile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni; non può essere utilizzata per contestare la valutazione delle prove o del comportamento processuale delle parti.
art. 18, comma 4, St. lav.
Richiamato dal ricorrente come parametro della tutela conseguente all'asserita insussistenza del fatto contestato; la Corte non entra nel merito della disciplina applicabile poiché ritiene infondato il presupposto fattuale della censura.
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale attraverso cui può denunciarsi la violazione dell'art. 2697 c.c., ma solo nei limiti del corretto riparto dell'onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il controllo sulla valutazione delle prove e sulla pertinenza dei mezzi istruttori è sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale, qui neppure dedotto.
art. 6, primo comma, CEDU
Non può essere invocato per censurare in cassazione l'ammissibilità dei mezzi di prova concretamente decisa dal giudice nazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice di merito abbia errato nell'individuare la parte onerata della prova; non è invece censurabile sotto tale profilo la valutazione del materiale istruttorio o della non contestazione dei fatti.
- L'esistenza e la portata della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e, se sorretti da motivazione, non sono sindacabili in cassazione fuori dai limiti del vizio motivazionale.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale può essere denunciata utilmente solo se il ricorrente indica specificamente i fatti da provare e dimostra la decisività della prova non ammessa rispetto al compendio istruttorio già acquisito.
- Il ricorrente che contesti la decisione di merito deve confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; la mancata censura di uno degli elementi probatori valorizzati dal giudice di merito impedisce l'accoglimento del motivo.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito usare in modo surrettizio l'argomento della violazione di norme sulla prova per sollecitare una nuova valutazione del merito.
- rami
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