Cassazione Penale, Sentenza n. 41564/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Huang impugnava la condanna per la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) contestata in occasione di un accesso ispettivo del 13/12/2021 presso l'unità produttiva "Confezione Mondo Grucce". Il ricorrente deduceva: (i) che l'impresa era di nuova costituzione (aperta da pochi giorni, non ancora registrata) e quindi, ai sensi dell'art. 28, comma 3-bis del D.lgs. 81/2008, aveva 90 giorni dall'inizio dell'attività per redigere il DVR; (ii) che al momento dell'accesso non risultava attività lavorativa in corso, perciò l'obbligo non era ancora sorto; (iii) che il DVR era stato poi trasmesso il 21/02/2022, entro il termine di 90 giorni; (iv) che la sentenza di merito non aveva dato adeguata motivazione rispetto a questi punti e aveva omesso di valutare l'effetto estintivo o di compliance della successiva produzione del DVR. Inoltre, con secondo motivo la difesa lamentava la mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato: il giudice di merito ha discrezionalità sulle attenuanti generiche e non era obbligato a motivare un diniego non specificamente richiesto in udienza; la concessione della sospensione condizionale è compatibile con questa valutazione. Il primo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha rilevato una carenza motivazionale del Tribunale nel non accertare con precisione la data di inizio dell'attività (dies a quo) e nel non valutare se al momento dell'accesso vi fossero lavoratori o lavorazioni in corso, elementi decisivi per stabilire la decorrenza del termine di 90 giorni previsto dall'art. 28, comma 3-bis D.lgs. 81/2008. La sentenza di merito non ha neppure valutato compiutamente l'eventuale rilevanza della produzione successiva del DVR ai fini dell'estinzione o della sanzione amministrativa. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale in diversa composizione per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
D.lgs. 81/2008, artt. 29, 17 e 55
Le disposizioni individuano gli obblighi del datore di lavoro (valutazione dei rischi e redazione del DVR) e la sanzione per la loro omissione; la Corte ha ritenuto che la sussistenza della contravvenzione richieda una verifica puntuale del momento in cui l'obbligo era già operante al momento del controllo.
D.lgs. 81/2008, art. 28, comma 3-bis
Per le nuove imprese il DVR deve essere redatto entro 90 giorni dall'inizio dell'attività; la Corte ha richiamato tale termine come elemento cruciale e ha censurato la mancanza di accertamento del dies a quo nel processo di merito.
L. 30/10/2014, n. 161, art. 13, comma 1
Prevede obblighi documentali immediati (evidenza di misure/procedure/ruoli) distinti dal termine dei 90 giorni per il DVR; la Corte ha rilevato che la valutazione dell'ottemperanza a tali obblighi richiede accertamenti fattuali puntuali.
Codice penale, art. 62-bis
Riguarda le attenuanti generiche; la Corte ha confermato l'ampia discrezionalità del giudice di merito nella loro valutazione e che non sempre sussiste l'obbligo di motivare il diniego se non è stata avanzata istanza specifica.
Codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha osservato che il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 nella motivazione sulla pena può rendere non necessaria una motivazione separata se non è stata formulata istanza specifica sulle attenuanti generiche.
D.lgs. 81/2008, art. 301
Prevede possibilità di estinzione amministrativa della contravvenzione per l'ottemperanza; la Corte ha ricordato che la produzione successiva del DVR può rilevare ai fini amministrativi ma non elimina automaticamente la contestazione penale se l'obbligo era già maturo.
Massime di principio
- Per le imprese di nuova costituzione il DVR va redatto entro 90 giorni dall'inizio dell'attività: occorre che il giudice accerti con precisione la data di inizio dell'attività per verificare la decorrenza del termine.
- La semplice apertura/insediamento dei locali non equivale automaticamente all'inizio dell'attività; la presenza di lavoratori o di lavorazioni in corso è elemento fattuale decisivo per far nascere l'obbligo.
- La produzione del DVR dopo un controllo può rilevare ai fini amministrativi o per l'estinzione della contravvenzione, ma non annulla automaticamente la responsabilità penale se l'obbligo era già sorto prima della produzione.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel riconoscimento delle attenuanti generiche; se l'istanza non è specifica non sempre è necessario motivare dettagliatamente il diniego.
- In presenza di carenze motivazionali su questioni essenziali di fatto (es. dies a quo, esistenza di lavoratori), la Corte di legittimità può annullare con rinvio per consentire un nuovo esame probatorio e motivazionale.
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