Cassazione Penale, Sentenza n. 44224/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per tentato omicidio e porto illegale di arma. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e inosservanza di norma penale perché l'identificazione si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa Hajjaj Youness, la quale sarebbe intrinsecamente inattendibile e avrebbe dovuto essere sentita, sin dall'inizio, come persona sottoposta a indagine ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p.; inoltre si sostiene che le dichiarazioni non fornirebbero riscontri individualizzanti nei confronti del ricorrente e che la vittima abbia tenuto comportamenti reticenti sul movente.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto ammissibile ma infondato. La Corte ha confermato che le dichiarazioni della persona offesa non erano inutilizzabili ai sensi dell'art. 192, comma 3, perché, alle date delle prime audizioni (21, 24, 27 febbraio 2023), non risultavano indizi non equivoci di reità a carico di Hajjaj tali da imporre il trattamento come indagato; gli accertamenti probatori successivi sono posteriori alle audizioni. Il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni della vittima attendibili per ragioni intrinseche e estrinseche: rese a breve distanza dall'evento mentre la vittima era ancora ricoverata, costanti nelle ripetute audizioni, corredate da riscontri oggettivi (verifica targhe pubbliche su BMW e Jeep in orari compatibili, danni verificati sul parabrezza della Toyota, rilievi sulla traiettoria del proiettile, pregressa conoscenza tra vittima e familiari del ricorrente). In conclusione, sussiste una qualificata probabilità di colpevolezza a carico di Achab e il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, codice di procedura penale
La disciplina sull'acquisizione delle dichiarazioni di persone che avrebbero dovuto essere sentite come indagate comporta inutilizzabilità solo se, al momento dell'escussione, sussistevano indizi non equivoci di reità a carico del dichiarante. Se tali indizi emergono successivamente alle audizioni, le dichiarazioni non sono automaticamente inutilizzabili.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti della deduzione del ricorso ai sensi delle disposizioni sul deposito e contenuto del ricorso; qui usata per motivare l'ammissibilità nel limite strettamente necessario.
art. 165 codice di procedura penale
Norma sulla notificazione agli indagati; richiamata nel contesto delle notificazioni effettuate e della decorrenza dei termini per il riesame.
art. 293 codice di procedura penale
Norma sul deposito e comunicazione degli atti; citata nel quadro delle notificazioni e dei termini processuali.
art. 616, comma 1, codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso avverso provvedimenti cautelari; applicata con condanna alle spese.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa raccolte a breve distanza temporale dal fatto, costanti e corredate da riscontri oggettivi, possono costituire elemento idoneo a fondare gravi indizi di colpevolezza anche se provengono da vittima inserita in contesti illeciti.
- L'inutilizzabilità ex art. 192, comma 3, c.p.p. richiede che, al momento dell'escussione, vi siano indizi non equivoci di reità a carico del dichiarante; elementi probatori emersi successivamente non retroagiscono per sancire inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni.
- La semplice reticenza della vittima sul movente non determina automaticamente inattendibilità: il giudice valuta la credibilità considerando coerenza, tempestività delle dichiarazioni e riscontri extrinseci.
- Per contrastare efficacemente la valutazione del giudice sul gravità degli indizi è necessario un motivo di ricorso specifico e ben articolato che disarticoli i riscontri probatori ritenuti decisivi dalla decisione impugnata; affermazioni generiche o assertive sul coinvolgimento della vittima nel crimine sono spesso inidonee.
- Gli accertamenti tecnici e oggettivi (rilievi su veicoli, sistemi di rilevazione targhe, esami forensi sui dispositivi) costituiscono riscontri rilevanti che rafforzano le dichiarazioni testimoniali e possono giustificare misure cautelari quando indicano coerenza col racconto della vittima.
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