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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 791/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello con tre motivi: (1) vizio di motivazione e manifesta illogicità nella dichiarazione di responsabilità per lesioni aggravate, denunciando che la condanna si basa solo sulle dichiarazioni della persona offesa (reattiva, in stato di ubriachezza), su travisamento delle testimonianze (es. Michele Giusto, agente intervenuto, teste Aiello) e sull'assenza del reperto dell'"attrezzo" indicato (una "chiave a croce"); (2) mancanza di motivazione rispetto alla responsabilità per il reato di minaccia aggravata, con totale assenza di argomentazioni nonostante il motivo di appello; (3) omissione di motivazione in relazione alla domanda di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., richiesta in sede di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo costituisca una non consentita richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e della credibilità delle fonti, senza allegare manifesti profili di illogicità della motivazione di merito; ha confermato che la sentenza di appello ha valutato coerentemente la testimonianza della persona offesa unitamente ad altri elementi (testimonianza del teste "neutrale" Giusto, referto medico sulle lesioni, accertamenti di polizia giudiziaria sull'assenza di ferite dell'imputato) e che l'assenza del ritrovamento della "chiave a croce" non invalida la ricostruzione probatoria. I secondi e terzi motivi sono stati ritenuti generici e privi di specificità originaria, quindi inammissibili. Conseguenze: declaratoria d'inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; obbligo di rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi dalla Corte d'Appello di Caltanissetta con separato decreto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma invocata riguarda la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la questione sia stata sollevata in modo generico in appello e non adeguatamente motivata nel ricorso in cassazione, sicché non è stata valutata favorevolmente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha inoltre irrogato la sanzione amministrativa (Cassa delle ammende) previsto dal regime delle impugnazioni manifestamente infondate.

  • artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002

    artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002

    Norme relative alla liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha disposto che la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al gratuito patrocinio sia liquidata dalla Corte d'Appello con separato decreto.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta in modo libero le risultanze probatorie: può intervenire solo se la motivazione di merito è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • La valutazione della credibilità della persona offesa, se supportata da elementi convergenti (referti medici, dichiarazioni di testimoni "neutrali", accertamenti di polizia), può reggere anche in assenza del ritrovamento dello strumento materiale del reato.
  • L'assenza del reperto (es. arma impropria non ritrovata) non esclude automaticamente l'aggravante se l'uso emerge da elementi indiziari e dalla dinamica ritenuta dai giudici di merito.
  • Motivi di appello e di ricorso generici e privi di specificità sono inammissibili: il giudice d'appello e la Cassazione non sono tenuti a esaminare censure che in origine non sono state articolate con sufficiente precisione.
  • Il ricorso per cassazione manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanna alle spese processuali e sanzioni a favore della Cassa delle ammende; pertanto è importante formulare censure specifiche e fondate.

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