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Ordinanza

Ordinanza n. 501/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda di sospensione relativa alla prova di recupero del debito formativo e alla mancata ammissione alla classe superiore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato in sede cautelare l’ordinanza del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. La controversia riguardava la pertinenza dei quesiti somministrati nella prova di recupero del debito formativo, sostenuta dall’alunno, rispetto al programma effettivamente svolto nell’anno scolastico 2024/2025. Dalla motivazione emerge che il TAR aveva inizialmente disposto, con decreto presidenziale, una verifica della congruenza tra i contenuti del programma svolto e i quesiti della prova. L’appellante contestava, in sostanza, l’esito della verifica e chiedeva la riforma dell’ordinanza cautelare di rigetto, prospettando l’esigenza di ottenere l’ammissione alla classe superiore.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la pertinenza dei quesiti fosse documentata dalla tabella di correlazione allegata al verbale del Consiglio di classe, nella quale ciascun quesito risultava collegato a un modulo del programma svolto durante l’anno scolastico. Il Consiglio di classe aveva quindi eseguito la verifica di congruenza richiesta dal TAR e tale verifica aveva confermato la corrispondenza tra programma e prova. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato sia lo stadio avanzato del nuovo anno scolastico, che rendeva difficile l’eventuale inserimento dell’alunno nella classe superiore, sia la prevalenza dell’interesse dell’alunno a conseguire una preparazione complessivamente adeguata per la prosecuzione degli studi, non essendo sufficiente la mera ammissione alla classe superiore. Sono stati quindi ritenuti insussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 62 d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)

    insussistenza dei presupposti di cui all’art. 62 c.p.a. per l’accoglimento dell’appello cautelare

    L’appello cautelare è stato respinto per l’insussistenza dei presupposti della tutela cautelare, in particolare per il difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata

    La norma è stata richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.

Massime di principio

  • In una controversia relativa alla pertinenza dei quesiti di una prova di recupero del debito formativo, il fumus boni iuris è escluso quando l’amministrazione scolastica documenta, mediante una tabella di correlazione allegata al verbale del Consiglio di classe, il collegamento tra ciascun quesito e i moduli del programma effettivamente svolto.
  • Quando il giudice cautelare abbia prescritto all’amministrazione scolastica una verifica della congruenza tra il programma svolto e i quesiti della prova, l’esecuzione documentata di tale verifica e il suo esito positivo possono escludere la fondatezza della censura cautelare.
  • Nelle controversie sull’ammissione alla classe superiore, il periculum in mora non è ravvisabile automaticamente nella mancata ammissione, dovendosi considerare anche lo stadio avanzato dell’anno scolastico e la concreta difficoltà di inserimento dell’alunno nella classe superiore.
  • L’interesse cautelare dello studente non coincide necessariamente con la mera ammissione alla classe superiore, ma può essere valutato in rapporto all’obiettivo sostanziale di conseguire una preparazione complessivamente adeguata e idonea alla proficua prosecuzione degli studi.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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