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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48240/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Utano era stato condannato per il reato di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (false dichiarazioni per ammissione al patrocinio a spese dello Stato) per aver indicato un reddito familiare pari a euro 10.389,00 nell'anno d'imposta 2014 omettendo di dichiarare euro 4.215,54 percepiti dalla convivente Casas Ferreira Maria Carolina. In cassazione il ricorrente ha dedotto (1) carenza di prova del dolo: sosteneva che la somma era un contributo una tantum di disoccupazione di cui non avrebbe avuto conoscenza e che si era basato su una autodichiarazione della convivente, quindi al più colpa non dolo; (2) omissione motivazionale relativa alla richiesta, formulata in appello, di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo congrua e logica la motivazione dei giudici di merito che hanno ritenuto provato il dolo generico, in particolare considerando decisivo il fatto che l'imputato era datore di lavoro della convivente e pertanto non poteva ignorare la percezione del compenso da parte di quest'ultima. Invece ha ritenuto fondato il secondo motivo: la Corte d'appello non ha dato alcuna motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità del fatto), configurando il vizio di mancata motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al punto relativo all'eventuale applicazione dell'art. 131-bis e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo esame su tale questione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95

    disciplina il reato di false dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

    Le false indicazioni o omissioni rilevanti ai fini del patrocinio integrano il reato se sorrette dal dolo generico; il giudice deve verificare rigorosamente l'elemento soggettivo e non è rilevante l'effettiva sussistenza delle condizioni reddituali

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76

    disciplina i criteri di computo del reddito per il patrocinio a spese dello Stato

    Ai fini del calcolo si tiene conto anche del reddito di ogni persona che convive e contribuisce alla vita in comune; l'erronea conoscenza di norme estranee alla fattispecie penale non costituisce scusante

  • Codice penale, art. 131-bis

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

    La richiesta di applicazione della particolare tenuità deve essere esaminata e motivata dal giudice di merito; la mancata risposta costituisce vizio di motivazione

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    vizi di motivazione impugnabili in cassazione

    La sentenza è annullabile per mancanza di motivazione quando il giudice non risponde a doglianze decisive sollevate in appello, compresa la mancata valutazione espressa di benefici richiesti dalla difesa

  • Codice penale, art. 43

    riguarda il dolo e la colpa

    Richiamato nella censura del ricorrente in relazione alla distinzione tra dolo (escludente l'errore scusante) e colpa

Massime di principio

  • Per il patrocinio a spese dello Stato il reddito di conviventi che contribuiscono alla vita comune va computato nel nucleo e rileva ai fini della ammissione: omissioni su tali redditi possono integrare il reato di cui all'art. 95 DPR 115/2002
  • La configurazione del reato di false dichiarazioni richiede il dolo generico: il giudice deve provare che l'imputato aveva consapevolezza della falsità o dell'omissione; indizi quali il rapporto di lavoro con la convivente possono essere decisivi per ritenere la conoscenza
  • L'errore sulla legge che investe norme di altre branche del diritto (es. criteri di computo del reddito) non è generalmente scusante in materia penale se la norma è richiamata nella fattispecie incriminatrice
  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) va espressamente valutata e motivata dal giudice: la mancata motivazione su una richiesta decisiva comporta annullamento e rinvio
  • In sede di impugnazione, sollevare un diverso apprezzamento dei fatti senza dimostrare errori logici o di fatto nella motivazione dei giudici di merito difficilmente ottiene accoglimento in Cassazione; invece vizi di motivazione formale (omissione di risposta a doglianze rilevanti) sono pienamente sindacabili

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