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Sentenza

Sentenza n. 3022/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento del 12 settembre 2025 con cui la Prefettura di Milano ha disposto l’archiviazione dell’istanza di rilascio di nulla osta.

Giustizia amministrativa202601629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di archiviazione dell'istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato non stagionale

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 12 settembre 2025 con cui la Prefettura di Milano aveva archiviato l'istanza di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale presentata nell'ambito del Decreto Flussi 2025. La domanda era stata inizialmente oggetto di preavviso di rigetto per carenza documentale, al quale il datore di lavoro aveva risposto tramite l'applicativo informatico. La posizione era stata successivamente riesaminata positivamente e il nulla osta era stato rilasciato; il lavoratore era quindi entrato in Italia il 10 agosto 2025. Dopo l'ingresso, il sistema aveva generato e trasmesso il contratto di soggiorno da sottoscrivere e restituire allo Sportello Unico entro otto giorni, ma tale adempimento non era stato effettuato nel termine previsto. La Prefettura aveva pertanto disposto l'archiviazione, comunicandola il 12 settembre 2025 alla casella PEC indicata nell'istanza. Il ricorrente ha sostenuto che il datore di lavoro avesse caricato la documentazione richiesta il 1° settembre 2025 e che né lui né il datore avessero ricevuto comunicazioni dalla Prefettura; ha inoltre riferito di avere sollecitato la definizione del procedimento tramite un CAF. Il Ministero ha eccepito e documentato la tardività del ricorso. Il Collegio, rilevata d'ufficio la possibile irricevibilità ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto la questione alle parti, senza ricevere repliche.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività. La documentazione prodotta dall'Amministrazione, in particolare la ricevuta di avvenuta consegna, ha dimostrato che il provvedimento di archiviazione era stato comunicato il 12 settembre 2025 alla casella PEC indicata nell'istanza, già utilizzata per le precedenti comunicazioni procedimentali, compreso il preavviso di rigetto al quale il datore di lavoro aveva dato riscontro. Poiché il ricorso è stato notificato soltanto il 28 aprile 2026, esso è stato proposto oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 29 c.p.a. Il giudice non ha esaminato il merito delle censure relative all'archiviazione. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Richiamato in relazione al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.

  • art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998

    Richiamato in relazione alla conferma della richiesta del nulla osta da parte del datore di lavoro e al successivo ingresso del lavoratore.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Prevede la trasmissione del contratto di soggiorno allo Sportello Unico entro il termine di otto giorni dall'ingresso del lavoratore; la mancata trasmissione nel termine ha determinato l'archiviazione dell'istanza.

  • art. 29 c.p.a.

    Stabilisce il termine decadenziale per proporre l'azione di annullamento; il ricorso notificato il 28 aprile 2026 contro il provvedimento comunicato il 12 settembre 2025 è stato ritenuto tardivo.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per prospettare alle parti la questione della possibile irricevibilità per tardività prima della decisione.

Massime di principio

  • La comunicazione di un provvedimento amministrativo alla casella PEC indicata dall'interessato nell'istanza, quando risulti documentata dalla ricevuta di avvenuta consegna e la medesima casella sia stata utilizzata nel corso del procedimento, è idonea a far decorrere il termine per impugnare, anche se il destinatario contesta genericamente di non avere ricevuto la comunicazione.
  • L'azione di annullamento proposta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 29 c.p.a. deve essere dichiarata irricevibile, senza esame dei motivi di merito dedotti contro il provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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