Cassazione Civile, Ordinanza n. 20223/2025 del 19/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra un dipendente provinciale e l’ente di appartenenza. La Corte d’appello aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado, accertando che il lavoratore avesse svolto mansioni superiori di categoria D, livello D1, dal 1° dicembre 2013, con condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive. Il lavoratore ha proposto ricorso principale sostenendo, da un lato, che la Corte d’appello non si fosse pronunciata su tutta la domanda perché non aveva indicato il criterio di quantificazione delle differenze retributive richiesto in appello ai sensi dell’art. 8, comma 5, del CCNL 14 settembre 2001; dall’altro, che la sentenza fosse comunque erronea per violazione di tale clausola contrattuale. La provincia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo violazione degli artt. 2103 c.c., 52 e 53 d.lgs. 165/2001 e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che la Corte territoriale non avesse verificato la necessaria prevalenza, in senso quantitativo, qualitativo e temporale, delle mansioni superiori rispetto a quelle proprie dell’inquadramento, e che l’attività fosse stata solo sporadica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al ricorso principale, ha rilevato la mancata osservanza dell’art. 366, n. 6, c.p.c., perché il ricorrente non aveva indicato in quale sede processuale fossero rintracciabili l’atto di appello e il ricorso di primo grado richiamati nelle censure; ha inoltre osservato che, comunque, la domanda proposta era una domanda generica di condanna al pagamento delle differenze retributive, sicché la sentenza d’appello poteva limitarsi all’an debeatur, mentre le questioni di quantificazione erano riservate al successivo giudizio sul quantum. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto che esso non cogliesse il decisum, poiché la sentenza impugnata aveva già accertato, sulla base delle prove, la continuità e la prevalenza delle mansioni superiori; le censure si risolvevano quindi in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Individua i vizi deducibili in cassazione, ma le censure che mirano a contestare l’accertamento di fatto o che non rispettano gli oneri di specifica indicazione sono inammissibili.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti, i documenti e i contratti collettivi su cui si fonda, specificando anche in quale sede processuale siano rintracciabili; non è sufficiente il richiamo generico o la trascrizione parziale.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
L’atto o documento richiamato deve essere anche prodotto/allegato nel giudizio di legittimità secondo le regole del rito.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è stata disattesa perché la questione di quantificazione non doveva essere necessariamente decisa nella fase sull’an debeatur.
art. 8, comma 5, CCNL 14 settembre 2001 comparto Regioni e Autonomie Locali
Invocato dal ricorrente principale per sostenere il criterio di calcolo delle differenze retributive in caso di mansioni superiori; la Corte ha ritenuto che la relativa questione attenga al quantum e non incida sull’ammissibilità o validità della decisione sull’an.
art. 2103 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare l’assegnazione a mansioni superiori e i relativi presupposti fattuali.
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di utilizzazione del dipendente pubblico in mansioni diverse da quelle di inquadramento.
art. 53 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato nel ricorso incidentale insieme all’art. 52 del medesimo decreto.
art. 360 bis, n. 2, c.p.c.
Le censure principali sono state ritenute inammissibili anche perché la questione di quantificazione era comunque estranea alla fase decisoria sull’an, già risolta secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, per entrambi i ricorrenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorrente che si fonda su atti o documenti di merito deve rispettare l’onere di specifica indicazione ex art. 366, n. 6, c.p.c., indicando anche dove tali atti siano rintracciabili nei fascicoli di causa; il richiamo generico non basta.
- Quando la domanda proposta è di condanna generica, il giudice può limitarsi a decidere sull’an debeatur; le questioni di quantificazione del credito o del danno restano riservate al successivo giudizio sul quantum.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione delle prove o dei fatti di causa, che appartiene al giudice di merito.
- In tema di mansioni superiori nel pubblico impiego, la verifica della prevalenza e continuità delle mansioni asseritamente superiori è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.
- L’omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice trascuri una domanda o un’eccezione effettivamente devoluta e rilevante nel thema decidendum; non sussiste se la questione prospettata appartiene a una fase diversa o a un distinto profilo della controversia.
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