Cassazione Penale, Sentenza n. 32040/2025 del 26/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna inflitta dal Tribunale di Bologna (29/01/2024) per reati tributari: emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e frode fiscale (artt. 81, comma 2; 8 e 2 del d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente deduceva: 1) errore nel calcolo della prescrizione (contestazione del computo dei giorni di sospensione per astensione del difensore, sospensione Covid e rinvii), 2) vizio motivazionale nella valutazione della testimonianza del luogotenente Pascoli (che avrebbe dato interpretazioni investigative), 3) illegittima adesione della Corte d'appello alla ricostruzione della Guardia di Finanza e travisamento del quadro probatorio (contestazione dei vari profili fattuali: attività delle societa "cartiera", natura delle operazioni slovene/ucraine, reperimento fatture sul computer dell'imputato, consistenza delle prestazioni e delle consulenze), 4) contraddittorietà della motivazione in ordine alla non fittizietà delle attività di alcune società, 5) mancata valutazione favorevole delle circostanze attenuanti generiche e della riduzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: si tratta di "doppia conforme" (sentenza di primo e secondo grado completamente concordi), pertanto la critica alle valutazioni di merito, senza prospettare vizi rientranti nelle categorie dell'art. 606 c.p.p. o elementi nuovi e puntuali, è inammissibile. Sul punto della prescrizione la Corte conferma il calcolo della Corte territoriale: vanno computati complessivamente 265 giorni di sospensione (98 giorni per l'astensione dei difensori dal 17/12/2018 al 25/03/2019, 64 giorni per la sospensione Covid prevista dall'art. 83 d.l. 17/03/2020 n. 18 e altri 103 giorni per rinvii del 2022 comprensivi di richiesta difensiva). Le censure sulla valutazione della prova e sulle argomentazioni della Guardia di Finanza sono ritenute meri inviti a riconsiderare il quadro probatorio già valutato da entrambi i gradi di merito; mancano specificità e riferimenti idonei a dimostrare carenze motivazionali decisive. Quanto alle attenuanti e alla pena, la Corte evidenzia la gravità della condotta, l'ampiezza e la sofisticazione del sistema fraudolento e la personalità negativa del condannato (precedenti), escludendo il riconoscimento delle attenuanti generiche. Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; imputato onerato delle spese processuali e del versamento della somma a favore della Cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Richiamato dalla difesa in ordine alla prescrizione; la Corte ha ritenuto infondato il motivo, confermando il corretto computo dei periodi di sospensione.
art. 159 cod. pen.
La disposizione che prevede limiti temporali per l'impedimento non è applicabile all'adesione del difensore all'astensione collettiva proclamata da organismi di categoria: tale adesione non costituisce legittimo impedimento e comporta la sospensione della prescrizione per l'intero periodo del rinvio, senza applicazione del limite di 60 giorni.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000
Determinazione del termine prescrizionale complessivo (termine decennale) applicato ai reati tributari contestati; il ricorso non contestava l'applicazione di tale termine.
art. 83, comma 4, d.l. 17/03/2020 n. 18 (conv. L. 24/04/2020 n. 27)
sospensione per complessivi sessantaquattro giorni per udienze fissate nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020
La sospensione prevista per l'emergenza Covid-19 si applica integralmente (64 giorni) alle udienze fissate nel periodo indicato, e quindi va computata ai fini della sospensione della prescrizione.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in ordine alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva della necessaria specificità per sollevare un vizio in cassazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Limiti degli artt. previsti per i motivi di ricorso in cassazione (c.d. motivi tassativi): la Corte ha rilevato che le doglianze erano in realtà richieste di rivalutazione delle prove non ammesse in sede di legittimità, sebbene ricorra il principio della "doppia conforme" solo in presenza di macroscopiche evidenze.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese e il versamento di una somma a favore della Corte di Cassazione quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ne ha disposto l'applicazione nella specie.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per l'applicazione delle conseguenze economiche in caso di ricorso dichiarato inammissibile, considerando l'assenza di colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado è integralmente confermata in appello ("doppia conforme"), la Cassazione è molto limitata nel rinnovare la valutazione della prova: il ricorso deve indicare vizi giuridici specifici o macroscopiche discrepanze tra motivazione e atti per essere ammissibile.
- Le adesioni dei difensori ad astensioni collettive proclamate da organismi di categoria non sono considerate legittimi impedimenti e, se determinano il rinvio dell'udienza, la sospensione della prescrizione opera per l'intero periodo del rinvio (non si applica il limite dei 60 giorni previsto dall'art. 159 c.p.).
- La sospensione della prescrizione prevista per l'emergenza Covid (art. 83 d.l. 18/2020) si applica integralmente alle udienze fissate nel periodo di riferimento e deve essere computata ai fini della prescrizione.
- Per contestare la valutazione di una testimonianza occorre indicare in modo preciso i punti della motivazione errati e dimostrare come la valutazione abbia influito sul convincimento giudiziale; semplici affermazioni generiche non sono sufficienti in cassazione.
- Le impugnazioni basate su una mera rivalutazione degli elementi probatori (esposizione alternativa dei fatti, interpretazioni difensive generiche) sono normalmente inammissibili in Cassazione quando i giudici di merito hanno valutato con motivazioni congrue le risultanze.
- Per ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti in sede di legittimità è necessario dimostrare che i giudici di merito hanno omesso di considerare elementi fattuali o giuridici rilevanti e specifici; argomentazioni meramente valutative o generiche non bastano.
- Quando si contesta il computo della prescrizione, indicare e documentare esattamente i periodi di sospensione/rinvio e la loro natura (imputabile a chi, richieste difensive, provvedimenti legislativi) è essenziale per ottenere un riesame favorevole.
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