Cassazione Civile, Ordinanza n. 28566/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La cooperativa aveva ottenuto decreto ingiuntivo per euro 400.860,07, importo riferito agli interessi per il ritardato pagamento di numerose fatture relative a prestazioni sanitarie rese in favore dell'azienda sanitaria locale. In primo grado il tribunale aveva ritenuto ammissibile una domanda ex art. 2041 c.c. proposta in memoria ex art. 183 c.p.c., in assenza di contratto scritto, e aveva riconosciuto le somme ingiunte, limitando però il ristoro agli interessi legali dalla data delle fatture e negando il maggior importo ex d.lgs. n. 231/2002. In appello l'azienda sanitaria aveva sostenuto che la domanda ex art. 2041 c.c. fosse stata rinunciata e che, comunque, non potessero riconoscersi interessi fondati su un titolo contrattuale inesistente; la Corte d'appello ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo. Nel ricorso per cassazione la cooperativa ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo di aver chiesto solo gli interessi da ritardato pagamento e non l'accertamento di un rapporto di ingiustificato arricchimento, sicché la rinuncia alla domanda ex art. 2041 c.c. non poteva travolgere il diritto agli interessi; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 84 e 306 c.p.c., assumendo che non fosse mai stata proposta una domanda di accertamento di un rapporto contrattuale e che la rinuncia alla domanda di arricchimento non potesse valere come rinuncia all'azione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che gli interessi moratori presuppongono l'allegazione e la prova del titolo causale del credito da cui il ritardo o l'inadempimento deriva, e che la Corte d'appello aveva posto una duplice ratio decidendi: da un lato, la ritenuta rinuncia alla domanda di ingiustificato arricchimento, con conseguente impossibilità di accertare il titolo del pagamento; dall'altro, in via autonoma, l'insufficienza probatoria della data di decorrenza degli interessi, poiché il documento prodotto dalla creditrice era unilaterale e non idoneo a dimostrare il dies a quo. Il ricorso non ha censurato specificamente questa seconda ratio, né ha indicato una decorrenza alternativa degli interessi. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione o di pronuncia su domanda diversa è infondata se la decisione di merito poggia anche su una ratio autonoma non specificamente impugnata.
art. 84 c.p.c.
È richiamato per contestare i poteri del difensore in relazione alla rinuncia alla domanda/azione; la Corte non accoglie la censura perché assorbita dall'inammissibilità per difetto di critica alla ratio autonoma.
art. 306 c.p.c.
La rinuncia al processo o all'azione viene evocata dal ricorrente, ma la Corte non affronta il merito della questione perché il ricorso è inammissibile.
art. 2041 c.c.
L'azione di arricchimento senza causa ha natura costitutiva e, anche se valutata incidenter tantum ai fini della decorrenza degli interessi, richiede allegazione e prova della data dell'arricchimento.
art. 183 c.p.c.
La domanda ex art. 2041 c.c. era stata introdotta in memoria; la vicenda processuale mostra che la sua successiva rinuncia e riproposizione ha inciso sull'ammissibilità.
d.lgs. n. 231/2002
Il giudice di merito aveva escluso il maggior importo previsto dalla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; la questione non è però decisiva nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Gli interessi moratori non possono essere riconosciuti in modo astratto: chi li chiede deve allegare e provare il titolo causale del credito, poiché la loro esistenza, decorrenza e quantificazione dipendono dalla natura giuridica del rapporto dal quale il debito trae origine.
- Se la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile quando non censura specificamente tutte le rationes idonee a reggere il dispositivo.
- L'azione di ingiustificato arricchimento, anche quando venga considerata solo incidentalmente per individuare il dies a quo degli interessi, ha natura costitutiva e richiede prova della data in cui si è verificato l'arricchimento.
- Un documento formato unilateralmente dalla parte interessata non è, di per sé, sufficiente a provare la decorrenza degli interessi se il giudice di merito ne esclude l'idoneità probatoria.
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