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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08658/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Maloku impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo in parte l'appello del P.M., aveva aggravato la misura applicandogli la custodia cautelare in carcere per il reato di importazione di 200 kg di cocaina (art. 110 c.p., DPR 309/90). La difesa articolava quattro motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato autonomo esame critico del materiale probatorio e per mancata confrontazione con l'ordinanza reiettiva del Gip di Busto Arsizio; (2) nullità per omissione della valutazione degli elementi favorevoli ex art. 292 co. 2-ter c.p.p., in particolare esiti negativi di perquisizioni e ispezioni; (3) violazione delle norme cautelari e vizio di motivazione per genericità nel ritenere il pericolo di inquinamento delle prove senza indicare le fonti di prova a rischio e le condotte concrete; (4) vizio per mancanza di concreta e attuale prova del pericolo di reiterazione e omissione di considerare misure meno afflittive. Il Tribunale del riesame aveva fondato la misura su intercettazioni ambientali, autonome attività preparatorie (ricerca tachigrafo, scheda a nome, lavori su rimorchi per doppiofondo), accordi sui quantitativi, prezzo e compensi e su fatti post-accordo (viaggio di Zeaiter in Colombia, bonifiche e comportamenti).

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudice di appello cautelare che rovescia una decisione reiettiva deve confrontarsi criticamente e autonomamente con le ragioni del rigetto. Sul merito, la Corte ha ritenuto che, pur emergendo un accordo per l'acquisto e attività preparatorie significative, non risulta allo stato provato in modo sufficiente che l'accordo fosse concretamente idoneo a integrare il reato di importazione di 200 kg di cocaina o almeno un tentativo punibile di importazione: mancava chiarezza sulla disponibilità effettiva della sostanza, sul controllo dell'operazione da parte del fornitore e sulla plausibilità concreta dell'operazione di importazione. Pertanto la misura cautelare e la qualificazione come importazione richiedono nuova, più attenta disamina. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla concorso di persone nel reato; utilizzata per qualificare la partecipazione di più soggetti all'accordo criminoso tra fornitore e trasportatori.

  • DPR 309/90 art. 73 comma 1 e 6

    Norme sul traffico di sostanze stupefacenti; la Corte le richiama per inquadrare la fattispecie di importazione di ingenti quantità di cocaina.

  • DPR 309/90 art. 80 comma 2

    Riferimento alle circostanze aggravanti previste per reati drug‑related; citata a titolo ricognitivo nella contestazione.

  • art. 292 comma 2‑ter cod. proc. pen.

    Obbligo per il giudice cautelare di valutare anche gli elementi favorevoli all'indagato: la Corte evidenzia che l'omessa considerazione di elementi favorevoli può essere censurata e deve essere affrontata con argomentazione autonoma.

  • art. 274 lett. a) e lett. c) cod. proc. pen.

    Criteri per l'applicazione della custodia cautelare (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione). La Corte richiama l'esigenza di concretizzare quale rischio sussista e con quali condotte specifiche possa realizzarsi.

  • art. 292 lett. c) e c‑bis cod. proc. pen.

    Previsioni sulle misure cautelari e sui motivi del provvedimento: utilizzate per verificare correttezza formale e sostanziale della motivazione del riesame.

  • art. 606 lett. c) cod. proc. pen.

    Censura in Cassazione per vizio di motivazione; la difesa aveva richiamato questa norma per lamentare motivazione carente o generica.

  • art. 311 comma 1 cod. proc. pen.

    Regola sulla legittimazione al ricorso per Cassazione del pubblico ministero che ha richiesto la misura. La Corte ha precisato che tale legittimazione non trasforma il P.M. in 'parte' autorizzata a depositare memorie come previsto dall'art. 121 c.p.p., quindi la memoria del P.M. di Busto Arsizio in Cassazione è stata ritenuta irricevibile.

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Norma sulle memorie e partecipazione delle parti: la Corte usa questo riferimento per delimitare la facoltà delle memorie nel giudizio di legittimità e per escludere memorie di P.M. non parte.

  • art. 51 comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamata a supporto del principio che la distribuzione delle funzioni tra magistrati del pubblico ministero non giustifica la partecipazione come parte con memorie nel giudizio di Cassazione.

Massime di principio

  • Quando il Tribunale del riesame, in sede di appello cautelare, rovescia la decisione del giudice di primo grado che aveva rigettato la misura, è obbligato a confrontarsi criticamente e autonomamente con le ragioni del rigetto, non limitandosi a riprodurre le deduzioni del P.M.
  • Perché si configuri il reato di importazione è necessario, oltre all'accordo tra le parti su quantità, prezzo e modalità, che l'accordo sia finalizzato concretamente all'importazione nello Stato: va valutata la disponibilità della sostanza, il controllo dell'operazione da parte del fornitore e la realistica prospettiva esecutiva; in assenza di ciò l'ipotetica fattispecie può restare mera fase preparatoria.
  • Il semplice raggiungimento di un accordo per l'acquisto può integrare il reato di acquisto ma non automaticamente quello di importazione; il tentativo di importazione richiede atti idonei diretti in modo non equivoco alla realizzazione dell'importazione.
  • Per giustificare la custodia cautelare per pericolo di inquinamento delle prove e per pericolo di reiterazione occorre motivazione concreta: indicare quali fonti di prova sono a rischio e quali condotte specifiche dell'indagato potrebbero alterarle, o quali comportamenti attuali rendono probabile la ripresa dell'attività criminosa; genericità non è sufficiente.
  • Esiti negativi di perquisizioni o controlli successivi non necessariamente invalidano un quadro indiziario forte, ma il giudice deve comunque valutare e motivare la rilevanza di tali elementi favorevoli all'indagato ai sensi dell'art. 292 co. 2‑ter c.p.p.
  • Le memorie o atti trasmessi da un P.M. che non sia parte qualificata nel giudizio di legittimità possono essere irricevibili; la partecipazione e la produzione di memorie in Cassazione sono riservate alle parti titolari di specifica legittimazione processuale.
  • In caso di dubbio sulla sussistenza degli estremi per la custodia cautelare o sulla qualificazione giudiziale del fatto, la Corte di legittimità può annullare con rinvio per ulteriori accertamenti e più ampia motivazione.

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