Parere n. 1135/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-, contro Questura di -OMISSIS-, avverso decreto di rigetto della questura di -OMISSIS- del 09/07/2024 - permesso di soggiorno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto della Questura di -OMISSIS- del 9 luglio 2024 di rigetto dell'istanza di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato-attesa occupazione
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il decreto con cui la Questura ha ritenuto inammissibile la richiesta di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, per mancata produzione della documentazione attestante la presenza in Italia da almeno tre anni e l’ammissione, per almeno due anni, a un progetto di integrazione sociale e civile, ovvero del parere del Comitato per i minori stranieri. Il Ministero dell’interno ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata definitività dell’atto impugnato, essendo esperibile ricorso gerarchico al Prefetto. Il Consiglio di Stato ha dovuto stabilire se il provvedimento negativo del Questore fosse autonomamente impugnabile con ricorso straordinario e se fosse configurabile un errore scusabile.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità. I provvedimenti negativi del Questore in materia di permesso di soggiorno non hanno carattere definitivo, poiché tra Questore e Prefetto permane un rapporto di subordinazione funzionale che consente la proposizione del ricorso gerarchico al Prefetto, anche dopo il venir meno della subordinazione gerarchica. Il ricorso straordinario è quindi inammissibile ai sensi dell’art. 8 d.P.R. 1199/1971. Non ricorre neppure l’errore scusabile, poiché il provvedimento impugnato indicava chiaramente i rimedi esperibili, compreso il ricorso gerarchico al Prefetto e il ricorso giurisdizionale al TAR.
Osservazioni
Mancata definitività del provvedimento del Questore
Il decreto negativo del Questore in materia di permesso di soggiorno non è un atto definitivo, poiché permane un rapporto di subordinazione funzionale con il Prefetto, davanti al quale è ammesso ricorso gerarchico.
Insussistenza dell’errore scusabile
L’errore scusabile non è configurabile perché il provvedimento impugnato indicava espressamente la possibilità di proporre ricorso gerarchico al Prefetto o ricorso giurisdizionale al TAR.
Norme richiamate
art. 8 d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario è inammissibile quando è proposto contro un atto non definitivo.
legge n. 121/1981
La cessazione della subordinazione gerarchica del Questore al Prefetto non esclude la permanenza di una subordinazione funzionale rilevante ai fini della definitività degli atti.
Massime di principio
- I provvedimenti negativi del Questore in materia di permesso di soggiorno non sono definitivi quando siano sottoponibili a ricorso gerarchico al Prefetto in ragione della permanenza di un rapporto di subordinazione funzionale.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile se proposto direttamente contro un provvedimento non definitivo, per il quale sia previsto un rimedio gerarchico.
- Non è configurabile l’errore scusabile nella scelta del ricorso straordinario quando il provvedimento impugnato indica chiaramente la possibilità di proporre ricorso gerarchico al Prefetto o ricorso giurisdizionale al TAR.
Inammissibilità del ricorso straordinario contro un provvedimento del Questore in materia di permesso di soggiorno
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, si è pronunciato su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino straniero contro il decreto della Questura di -OMISSIS- del 9 luglio 2024, relativo al rigetto di un’istanza di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato-attesa occupazione.
Premesse e richiesta amministrativa
Il richiedente non aveva prodotto la documentazione necessaria, neppure dopo le comunicazioni dell’amministrazione del 12 giugno e del 1° luglio 2024. La Questura aveva richiesto la documentazione attestante:
- la presenza sul territorio nazionale da almeno tre anni;
- l’ammissione, per almeno due anni, a un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato avente rappresentanza nazionale;
- in alternativa, il parere del Comitato per i minori stranieri.
Eccezione di inammissibilità
Il Ministero dell’interno ha eccepito che il ricorso straordinario fosse stato proposto contro un atto non definitivo. Secondo l’orientamento richiamato dal Consiglio di Stato, nei confronti dei provvedimenti negativi del Questore relativi al permesso di soggiorno è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto.
Definitività degli atti del Questore
Il Consiglio di Stato ha richiamato il proprio costante orientamento, ribadito dal parere n. 01855/2019 del 5 giugno 2019 della Sezione Prima e dall’Adunanza Generale. Sebbene la legge n. 121/1981 abbia eliminato il rapporto di subordinazione gerarchica del Questore al Prefetto, permane tra i due organi un rapporto di subordinazione funzionale. Tale rapporto impedisce di considerare definitivi i provvedimenti negativi del Questore in materia di permesso di soggiorno.
Esclusione dell’errore scusabile
Il Consiglio di Stato ha escluso anche la possibilità di riconoscere l’errore scusabile. Il decreto impugnato indicava infatti chiaramente i rimedi disponibili, facendo espresso riferimento sia al ricorso gerarchico al Prefetto sia al ricorso giurisdizionale davanti al TAR competente per territorio.
Conclusione
Poiché il ricorso straordinario era stato proposto contro un atto non definitivo e non sussistevano ragioni per giustificare l’errore nella scelta del rimedio, il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 8 d.P.R. 1199/1971.
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