Cassazione Penale, Ordinanza n. 21072/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso a seguito della rinuncia dell'imputato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo integrata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La pronuncia è stata resa senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 14/10/2025. Prima della decisione, ha fatto pervenire rituale rinuncia al ricorso. La Corte ha quindi rilevato che, per effetto della rinuncia, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile senza formalità. Conseguentemente ha applicato le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.: condanna al pagamento delle spese processuali e versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo evidente la colpa nella proposizione del ricorso ai fini della causa di inammissibilità, secondo il richiamo alla giurisprudenza costituzionale citata.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità quando ne ricorrono i presupposti, come nel caso di rinuncia rituale al ricorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità totale del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per fondare l'applicazione della sanzione pecuniaria solo quando la causa di inammissibilità sia riconducibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del gravame e legittima la definizione della causa senza formalità.
- Quando il ricorso è dichiarato integralmente inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- La sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende può essere irrogata solo se la causa di inammissibilità è stata determinata da colpa del ricorrente, valutata in concreto.
- La declaratoria di inammissibilità conseguente a rinuncia non richiede l'esame del merito dei motivi di ricorso.
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