Ordinanza n. 1452/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento del provvedimento prot. n. M- D AB62BE8 REG2025 0024618 del 17-03-2025 di rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 78, comma 6, del D. Lgs. N. 267/2000, notificato in data 20 marzo 2025, con cui è stata negata l’assegnazione temporanea presso un’unità organizzativa dislocata in Lamezia Terme (CZ) o Catanzaro (CZ), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il giorno 1.2.2026: per l’ANNULLAMENTO, previa sospensiva (anche mediante misure cautelari propulsive), del provvedimento Protocollo N. M- D AB62BE8 REG2025 0024618 del 17-03-2025 di rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 78, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, notificato in data 20 marzo 2025, con cui è stata negata l’assegnazione temporanea presso un'unità organizzativa dislocata in Lamezia Terme (CZ) o Catanzaro (CZ), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ex art. 78, comma 6, d.lgs. 267/2000 presso un'unità organizzativa dislocata in Lamezia Terme o Catanzaro
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Amministrazione ha respinto la sua istanza di assegnazione temporanea, nonché il preavviso di rigetto e gli atti connessi, chiedendone anche la sospensione cautelare. Con motivi aggiunti ha riproposto la domanda cautelare. Il diniego si fondava, tra l'altro, sul deficit di organico del reparto di provenienza e sulla conseguente non sostituibilità del ricorrente, con riferimento alla posizione organica di “Tecnico di Aeromobili di 2° livello”. In sede di accesso documentale mediante visione, effettuato il 10 dicembre 2025, il ricorrente ha acquisito un'attestazione dalla quale risultava che, alla data del diniego, la medesima posizione organica presso il 1° Reggimento AVES “Antares” era invece sovralimentata e non deficitaria. Ha quindi dedotto l'incoerenza e l'insufficienza della motivazione posta dall'Amministrazione a fondamento del diniego.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare riproposta con i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la documentazione acquisita successivamente dal ricorrente modificasse l'apprezzamento del fumus boni iuris, poiché il presupposto del deficit di organico appariva contraddittorio rispetto all'attestazione secondo cui la posizione organica interessata era sovralimentata alla data del diniego. Il provvedimento amministrativo è stato quindi ritenuto potenzialmente contraddittorio e comunque non adeguatamente motivato. In via cautelare, il giudice ha disposto il motivato riesame della fattispecie, imponendo all'Amministrazione di rivalutare la situazione degli organici interessati “ora per allora”, con particolare riferimento alla posizione organica del ricorrente, e di adottare un apposito provvedimento. La decisione non definisce il merito della controversia, per il quale è stata fissata pubblica udienza al 28 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 78, comma 6, d.lgs. 267/2000
Costituisce la base normativa dell'istanza di assegnazione temporanea proposta dal ricorrente.
art. 10-bis l. 241/1990
Riguarda il preavviso di rigetto impugnato insieme al diniego finale.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio; il TAR ha ritenuto sussistente un fumus tale da giustificare il riesame motivato da parte dell'Amministrazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la produzione di documentazione acquisita successivamente, purché riferita alla situazione esistente alla data del provvedimento impugnato, può incidere sull'apprezzamento del fumus boni iuris e giustificare un riesame amministrativo “ora per allora”.
- È potenzialmente contraddittorio e non adeguatamente motivato un diniego fondato sul deficit di organico e sulla non sostituibilità del dipendente quando la documentazione riferita alla data del provvedimento evidenzi, per la posizione organica interessata, una situazione di sovralimentazione anziché di carenza.
- Quando il presupposto fattuale decisivo del diniego risulta prima facie smentito dalla documentazione acquisita, il giudice cautelare può disporre non direttamente l'assegnazione richiesta, ma il motivato riesame della fattispecie da parte dell'Amministrazione, con rivalutazione della situazione esistente al momento dell'adozione dell'atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 69/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 472/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 633/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 1432/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 1433/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 1434/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →