Cassazione Penale, Ordinanza n. 24482/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva condannato per riciclaggio. Il primo motivo lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo che il diniego fosse ingiustificato. Il secondo motivo censurava la motivazione sulla colpevolezza e sulla pena, deducendo un travisamento del fatto e una diversa lettura delle risultanze probatorie rispetto a quella operata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi: quanto alle attenuanti generiche, ha richiamato il principio secondo cui il giudice di merito non deve esaminare tutti gli elementi dedotti, ma solo quelli ritenuti decisivi o rilevanti; inoltre ha ritenuto congrua la motivazione fondata sulla gravità della condotta e sui precedenti penali dell'imputato, tutti relativi a reati contro il patrimonio. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che in sede di legittimità non è consentito sovrapporre una diversa valutazione del materiale probatorio a quella dei giudici di merito. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione congrua e priva di evidenti illogicità; il giudice può valorizzare gli elementi ritenuti decisivi senza dover esaminare analiticamente tutti quelli favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
art. 648 c.p.
Il giudice di merito ha ritenuto integrati gli estremi del riciclaggio sulla base del materiale rinvenuto a bordo dell'autocarro condotto dall'imputato privo di codice identificativo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare il diniego delle attenuanti generiche quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e immune da manifeste illogicità, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Il giudice di merito può fondare il diniego delle attenuanti generiche sulla gravità della condotta e sui precedenti penali dell'imputato, senza dover confutare singolarmente ogni elemento favorevole prospettato dalla difesa.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione storica dei fatti, poiché la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nei gradi di merito.
- La censura di travisamento del fatto è inammissibile quando si risolva in una mera contrapposizione tra la lettura difensiva delle prove e quella accolta nella decisione impugnata.
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