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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01363/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Torino dell'8 aprile 2025, che aveva ridotto la pena a anni 1, mesi 10 e giorni 16 di reclusione, confermando nel resto la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato per un fatto commesso tra novembre 2016 e aprile 2017 in concorso con un coimputato. Il ricorrente ha articolato tre motivi: ha dedotto vizio di motivazione quanto all'affermazione della responsabilità penale e al trattamento sanzionatorio; ha dedotto violazione di legge in relazione all'applicazione degli artt. 440 e 452, comma 2, c.p.; ha inoltre contestato la valutazione di pericolosità del prodotto impiegato e l'elemento soggettivo. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, poiché la Corte territoriale aveva fondato la decisione su un compendio probatorio ritenuto coerente e attendibile e aveva dato risposta puntuale alle doglianze difensive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la cornice logico-giuridica adottata dai giudici di merito e ha qualificato le censure come manifestamente infondate o comunque dirette a ottenere una diversa lettura delle prove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato quale riferimento al reato continuato o alla pluralità unificata dal medesimo disegno criminoso, nel capo d'imputazione riportato nella sentenza.

  • art. 440 c.p.

    Norma incriminatrice oggetto di censura difensiva; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sull'applicazione della fattispecie.

  • art. 452, comma 2, c.p.

    Norma richiamata nel capo di imputazione e oggetto di contestazione circa la sua applicazione; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura.

  • art. 61 n. 3 c.p.

    Richiamata come circostanza aggravante contestata nel titolo di reato.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 546 c.p.p.

    Evocato indirettamente nei richiami alla motivazione della sentenza di merito, che la Corte di cassazione ha ritenuto congrua e immune da illogicità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito sotto il pretesto del vizio di motivazione, quando la sentenza impugnata abbia dato conto in modo coerente e non illogico delle fonti probatorie e delle ragioni della decisione.
  • La denuncia di violazione di legge è manifestamente infondata quando si limita a contestare, in realtà, la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.
  • La motivazione è adeguata quando il giudice di appello risponde in modo puntuale alle censure difensive e fonda la responsabilità su un compendio probatorio convergente e attendibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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