Cassazione Penale, Ordinanza n. 01363/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Torino dell'8 aprile 2025, che aveva ridotto la pena a anni 1, mesi 10 e giorni 16 di reclusione, confermando nel resto la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato per un fatto commesso tra novembre 2016 e aprile 2017 in concorso con un coimputato. Il ricorrente ha articolato tre motivi: ha dedotto vizio di motivazione quanto all'affermazione della responsabilità penale e al trattamento sanzionatorio; ha dedotto violazione di legge in relazione all'applicazione degli artt. 440 e 452, comma 2, c.p.; ha inoltre contestato la valutazione di pericolosità del prodotto impiegato e l'elemento soggettivo. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, poiché la Corte territoriale aveva fondato la decisione su un compendio probatorio ritenuto coerente e attendibile e aveva dato risposta puntuale alle doglianze difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la cornice logico-giuridica adottata dai giudici di merito e ha qualificato le censure come manifestamente infondate o comunque dirette a ottenere una diversa lettura delle prove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato.
art. 81, comma 2, c.p.
Richiamato quale riferimento al reato continuato o alla pluralità unificata dal medesimo disegno criminoso, nel capo d'imputazione riportato nella sentenza.
art. 440 c.p.
Norma incriminatrice oggetto di censura difensiva; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sull'applicazione della fattispecie.
art. 452, comma 2, c.p.
Norma richiamata nel capo di imputazione e oggetto di contestazione circa la sua applicazione; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura.
art. 61 n. 3 c.p.
Richiamata come circostanza aggravante contestata nel titolo di reato.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 546 c.p.p.
Evocato indirettamente nei richiami alla motivazione della sentenza di merito, che la Corte di cassazione ha ritenuto congrua e immune da illogicità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito sotto il pretesto del vizio di motivazione, quando la sentenza impugnata abbia dato conto in modo coerente e non illogico delle fonti probatorie e delle ragioni della decisione.
- La denuncia di violazione di legge è manifestamente infondata quando si limita a contestare, in realtà, la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.
- La motivazione è adeguata quando il giudice di appello risponde in modo puntuale alle censure difensive e fonda la responsabilità su un compendio probatorio convergente e attendibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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