Cassazione Penale, Sentenza n. 32701/2024 del 20/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto che ha rigettato la sua richiesta di revoca della misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza), sostenendo che la motivazione della Corte territoriale circa la sua "appartenenza" alla 'ndrangheta fosse soltanto apparente ai sensi dell'art. 125 c.p.p., posto che in sede penale era stato assolto dal reato associativo (art. 416 c.p.) e non esistevano elementi nuovi rispetto a quelli già valutati nel processo penale. Con un secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 575/1965 e dell'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché difetto di motivazione circa la concreta condizione di pericolosità qualificata richiesta per la misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che la Corte di appello ha correttamente applicato il principio giurisprudenziale che distingue tra partecipazione (art. 416-bis c.p.) e appartenenza (art. 4 d.lgs. n. 159/2011), escludendo dalla nozione di appartenenza le mere situazioni di contiguità o vicinanza alla mafia come definite dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 111/2017 (Gattuso). La Corte territoriale ha valorizzato condotte non escluse dalla pronuncia assolutoria (gestione economica in interesse del sodalizio e rapporti di cointeressenza patrimoniale con il clan Libri) ritenendole indicative di appartenenza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso invocava il vizio di motivazione 'apparente'; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse effettiva e che l'apparenza contestata non sussistesse, quindi il rimedio ex art. 125 non poteva avere successo.
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia)
art. 4 e art. 10, comma 3
L'art. 4 definisce il concetto di 'appartenenza' all'associazione mafiosa distinto dalla partecipazione penale; l'art. 10, comma 3 (richiamato in rapporto all'inammissibilità) limita le censure sulla motivazione nei giudizi di prevenzione.
art. 416 c.p. e art. 416-bis c.p.
art. 416 c.p.; art. 416-bis c.p.
La sentenza sottolinea la distinzione tra il reato penale di associazione (art. 416) o la partecipazione specifica (art. 416-bis) e l'appartenenza ai sensi della normativa di prevenzione: un'assoluzione penale non impedisce che in sede di prevenzione si ricostruisca una diversa situazione di pericolosità.
legge n. 575 del 1965
Norme sulla prevenzione personale e patrimoniale contro la criminalità organizzata; la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tali disposizioni sia conforme ai principi invocati e adeguatamente motivata nel caso concreto.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
art. 7 CEDU (richiamato dalla difesa)
La censura relativa a presunte violazioni convenzionali (es. principio di legalità) è stata ritenuta infondata alla luce della distinzione tra procedimenti penali e di prevenzione e della correttezza dell'interpretazione giurisprudenziale adottata.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite
Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018 (Gattuso, Rv. 271512)
Decisione orientatrice che delimita il concetto di mera contiguità rispetto all'appartenenza: solo relazioni limitate o di vicinanza non giustificano la qualificazione di 'appartenenza'; la Corte di appello ha applicato questo criterio per distinguere i casi.
Massime di principio
- La distinzione tra partecipazione penale (art. 416-bis c.p.) e appartenenza ai fini delle misure di prevenzione è centrale: un'assoluzione penale non esclude automaticamente la possibilità di una misura di prevenzione se emergono elementi di pericolosità non esclusi dal giudicato.
- I giudici di prevenzione possono valorizzare fatti, rapporti economici e patrimoniali non compiutamente esclusi dall'assoluzione penale per fondare la valutazione di appartenenza a un sodalizio mafioso.
- La nozione di 'contiguità' o 'vicinanza' al gruppo criminale, così come delineata dalle Sezioni Unite (n. 111/2017), esclude le situazioni meramente occasionali: occorrono elementi che evidenzino un ruolo funzionale o una partecipazione stabile agli interessi del sodalizio.
- Per impugnare con successo un decreto di prevenzione davanti alla Cassazione occorre far emergere un vizio sostanziale o di diritto (e non solo una diversa valutazione delle prove) o dimostrare la carattere meramente apparente della motivazione secondo gli stringenti parametri di ammissibilità.
- Le misure di prevenzione possono essere giustificate anche sulla base di rapporti di cointeressenza patrimoniale e gestione economica riconducibili all'interesse del sodalizio, se adeguatamente documentati e motivati.
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