Cassazione Civile, Ordinanza n. 15291/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato per la realizzazione di opere di urbanizzazione di un'area artigianale, inserita in una più ampia convenzione di lottizzazione con il Comune. Il committente aveva chiesto la condanna dell'appaltatore all'esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, lamentando difformità e mancanze nell'esecuzione delle opere. I giudici di merito avevano però rigettato la domanda, ritenendo che lo scopo del contratto fosse la realizzazione delle opere necessarie a ottenere il collaudo comunale e che tale collaudo fosse stato positivo, con conseguente esclusione di inadempimenti. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione del contratto e degli artt. 1659, 1665, 1667 e 1668 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente interpretato l'accordo, degradando l'obbligo dell'appaltatore dall'esatta esecuzione del progetto alla mera idoneità al superamento del collaudo; aggiungeva che il collaudatore comunale avrebbe approvato i lavori pur avendo riscontrato difformità e che anche il CTU avrebbe rilevato irregolarità. Con il secondo motivo deduceva omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'insussistenza di giudicato sostanziale rispetto a una precedente sentenza di Cassazione, sostenendo che quella decisione riguardasse solo le modalità di pagamento del prezzo e non l'inadempimento dedotto nel presente giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge e di erronea interpretazione contrattuale, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e dei fatti storici già accertati dalla Corte d'appello, senza indicare specifiche regole ermeneutiche violate né un fatto decisivo omesso. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché la Corte d'appello non aveva omesso di pronunciare sul motivo di appello relativo al giudicato, ma lo aveva considerato assorbito dopo avere ribadito che la ratio decidendi della sentenza di primo grado e di appello era l'assenza di inadempimenti dell'appaltatore. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la controparte era rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1659 c.c.
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in relazione all'esecuzione dell'appalto e alle opere variate o difformi.
art. 1665 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di collaudo e accettazione dell'opera, ma la Corte ha osservato che la censura non individuava una reale violazione di legge.
art. 1667 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di difformità e vizi dell'opera, senza però tradursi in una censura ammissibile di legittimità.
art. 1668 c.c.
Richiamato dal ricorrente per le conseguenze dei vizi/difformità, ma il motivo è stato ritenuto diretto alla rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ribadisce che la violazione di legge non può essere prospettata come mera contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'interpretazione del contratto può essere censurata, nei limiti consentiti, per omesso esame di un fatto decisivo o per vizio motivazionale nei termini previsti dalla norma.
art. 380 bis.1 c.p.c.
La memoria depositata oltre il termine di dieci giorni prima dell'adunanza non può essere considerata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È la misura di riferimento per il raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è questione di fatto riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo nei limiti del vizio di violazione delle regole ermeneutiche o dell'omesso esame di un fatto decisivo.
- Non è ammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizio motivazionale, miri in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
- La deduzione di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza impugnata abbia comunque esaminato la questione, sia pure ritenendola assorbita o non decisiva rispetto alla ratio decidendi.
- In tema di appalto, l'accertamento di merito circa l'assenza di inadempimenti e la positiva verifica/collaudo dell'opera preclude censure di legittimità che si limitino a contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Per dedurre utilmente la violazione di norme sull'appalto non basta richiamare gli articoli del codice civile: occorre indicare in modo specifico quale regola giuridica sia stata male applicata rispetto a un fatto storico decisivo realmente trascurato.
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