Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11799/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere adottata dal Tribunale di Napoli e dal GIP per contestati reati di partecipazione, con funzioni direttive, a un'associazione di tipo camorristico (clan Pagnozzi) e due reati-fine di concorso in estorsione (una consumata e una tentata). I motivi dedotti in cassazione contestano: (1) la valutazione dei gravi indizi relativi all'estorsione consumata (afferendo un travisamento delle intercettazioni e che il ricorrente non fosse coinvolto nell'attentato dinamitardo e nell'esazione); (2) la mancata responsabilità personale nell'estorsione tentata (sostenendo che altri interlocutori stavano usando il suo nome senza che egli intervenisse); (3) l'insussistenza dell'associazione di tipo mafioso, perché le condanne pregresse sarebbero datate e non riferibili al clan Pagnozzi e le dichiarazioni dei collaboratori non riscontrate; (4) l'assenza delle esigenze cautelari in quanto il ricorrente avrebbe reciso i legami criminali e avrebbe intrapreso un percorso riabilitativo; inoltre sono state sollevate questioni di inutilizzabilità delle intercettazioni come motivo nuovo.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul merito del sindacato delle intercettazioni la Corte richiama il principio per cui l'interpretazione del linguaggio è questione di fatto riservata al giudice di merito; ritiene che Tribunale e GIP non abbiano travisato le risultanze. In relazione al capo 3 (estorsione consumata) la Corte ritiene adeguatamente dimostrata l'identificazione del ricorrente e il suo coinvolgimento, anche a seguito di conversazioni (es. n. 8921 del 18/1/2019) che mostrano l'intenzione e la disponibilità a recarsi dalla vittima per la riscossione. Sul capo 7 (estorsione tentata) la Corte rileva intercettazioni che dimostrano contatti diretti con la vittima e l'intenzione di riscuotere il pizzo. Quanto al 416-bis, la Corte valuta congruamente le condanne pregresse, le dichiarazioni di collaboratori e le conversazioni che mostrano il ruolo organizzativo e direttivo del ricorrente nel clan. I motivi che attengono all'inutilizzabilità delle intercettazioni e altri motivi nuovi sono dichiarati inammissibili ex art. 585, comma 4 c.p.p.; per tali ragioni il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La partecipazione all'associazione di tipo mafioso può essere desunta anche dalla commissione di reati-fine (es. estorsioni) e da elementi quali incontri per gestire attività illecite, l'attribuzione di compiti dirigenziali e le dichiarazioni dei collaboratori; tali elementi, insieme alle condanne pregresse, sono ritenuti idonei a dimostrare attualità e ruolo direttivo nel clan.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte richiama la doppia presunzione legale prevista dalla norma in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari; tale presunzione contribuisce a giustificare la misura custodiale quando sussistono indizi gravi e la natura mafiosa dei fatti.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    I motivi nuovi proposti in sede di cassazione su punti non investiti dall'atto di ricorso principale sono inammissibili; la deduzione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni presentata come motivo nuovo è quindi preclusa.

  • art. 167 disp. att. e trans. cod. proc. pen.

    art. 167 disp. att. e trans. cod. proc. pen.

    Richiama la preclusione procedimentale che impedisce di introdurre nuovi punti nel gravame non precedentemente dedotti nel ricorso originario.

  • art. 191, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 191, comma 2, cod. proc. pen.

    Sebbene l'inutilizzabilità di prove acquisite illegittimamente sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, la Corte sottolinea che l'eccezione deve comunque essere proposta già con l'atto di ricorso principale, altrimenti è inammissibile come motivo nuovo.

Massime di principio

  • L'interpretazione delle intercettazioni è valutazione di fatto riservata ai giudici di merito e la Cassazione sindaca solo i vizi di logicità e coerenza della motivazione; per ottenere l'annullamento per travisamento è necessario dimostrare errori logico-ricostruttivi evidenti.
  • Conversazioni intercettate, comportamenti della persona offesa (es. rivolgersi al presunto autore) e riscontri investigativi concorrono a formare il quadro indiziario per reati estorsivi e per la qualificazione di associazione mafiosa; non basta contestare singoli passaggi senza fornire alternative probatorie convincenti.
  • Le condanne pregresse per 416-bis e le dichiarazioni dei collaboratori, se ritenute congrue dal giudice e integrate da elementi recenti (intercettazioni, incontri, gestione dell'attività estorsiva), possono dimostrare l'attualità della partecipazione e persino ruoli direttivi.
  • Le esigenze cautelari possono essere fondate sulla combinazione di indizi gravi e sulla presunzione legale prevista dall'art. 275 c.p.p.; per contrastarle è necessario produrre elementi specifici e aggiornati che dimostrino la concreta cessazione del pericolo di reiterazione.
  • Motivi nuovi in cassazione (compresa la deduzione di inutilizzabilità di intercettazioni) sono inammissibili se non proposti nel ricorso principale; quindi ogni questione di rilevanza va tempestivamente dedotta nella prima impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.