Cassazione Penale, Sentenza n. 15855/2022 del 26/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Tivoli (sentenza 23/02/2011). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e inosservanza/erronea applicazione degli artt. 163 e 168 c.p.: sosteneva che il superamento del limite dell'art. 163 c.p. si verifica solo sommando anche la pena pecuniaria ragguagliata (art. 135 c.p.) e che, in ogni caso, il giudice che aveva concesso il beneficio poteva disporre che restasse sospesa la sola pena detentiva; inoltre contestava la competenza della Corte d'appello come giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 168 c.p. perché la condanna che ha dato luogo alla revoca era relativa a fatto successivo rispetto a quello per cui era stato concesso il beneficio, sicché non ricorrerebbe la causa di revoca prevista dall'art. 168 (riferendosi in particolare alla previsione della 'altra condanna per delitto anteriormente commesso').
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché il motivo proposto non è corrispondente al contenuto dell'ordinanza impugnata: il ricorrente ha errato nell'assumere che il giudice dell'esecuzione avesse cumulato la condanna n.1 con la n.2, mentre il provvedimento aveva revocato il beneficio per le condanne n.2 e n.3, il cui cumulo supera i limiti di legge. La Corte rileva che, anche se il richiamo all'art. 168, comma 1, n.2 c.p. da parte del giudice dell'esecuzione era errato per difetto del requisito 'anteriormente commesso', il provvedimento è comunque conforme a quanto previsto dall'art. 168, comma 1, n.1 e comma 3 c.p., che richiamano i limiti degli artt. 164, comma 4 e 163 c.p., ampiamente superati dalle due condanne considerate. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione). Usata per definire il profilo critico dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto il motivo inidoneo perché non corrispondente all'ordinanza impugnata
art. 163 cod. pen.
Fissa i limiti massimi per l'applicazione del beneficio della sospensione e le conseguenze del loro superamento. La Corte ha valutato che il cumulo delle pene rilevate ha superato i limiti di tale articolo e che ciò legittima la revoca del beneficio
art. 168 cod. pen.
Regola la revoca della sospensione condizionale della pena per il verificarsi di successive condanne. Pur rilevando un richiamo errato del giudice dell'esecuzione all'ipotesi del comma 1, n.2 (che riguarda 'altra condanna per delitto anteriormente commesso'), la Corte ha comunque ritenuto il provvedimento conforme all'art. 168, comma 1, n.1 e comma 3, che consentono la revoca quando dal cumulo delle condanne risultino superati i limiti previsti
art. 164, comma 4 cod. pen.
Indica i limiti e le modalità di cumulo delle pene; richiamato dal giudice e usato per verificare il superamento dei limiti legali nella determinazione della pena complessiva
art. 135 cod. pen.
Disciplina il ragguaglio della pena pecuniaria a mesi/anni ai fini del cumulo con la pena detentiva. Il ricorrente aveva richiamato questa norma per sostenere che il superamento del limite dell'art.163 si verifica solo sommando la pena pecuniaria; la Corte non ha accolto tale rilievo come decisivo e ha basato la revoca sul superamento dei limiti con il cumulo delle sole pene detentive rilevanti
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione pecuniaria in caso di giudicato di inammissibilità o infondatezza del ricorso senza giustificato motivo. Applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000,00 alla ricorrente
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere strettamente corrispondente alle motivazioni e al contenuto del provvedimento impugnato: censure non corrispondenti all'ordinanza sono dichiarate inammissibili
- La revoca della sospensione condizionale può essere pronunciata dal giudice dell'esecuzione quando, per effetto del cumulo delle pene, siano superati i limiti fissati dall'art. 163 c.p.; la corretta qualificazione della norma applicata (art.168 commi 1 n.1 o n.2, comma 3) e la verifica dei requisiti temporali dei fatti sono elementi distinti ma il difetto formale di richiamo di una disposizione può non essere decisivo se il risultato è conforme ad altra norma applicabile
- Nelle impugnazioni è essenziale identificare con precisione le condanne e il modo in cui sono state cumulate: errori di premessa (es. assumere il cumulo di sentenze diverse da quelle effettivamente considerate dal giudice) rendono il motivo inammissibile
- La questione del ragguaglio della pena pecuniaria ai fini del superamento dei limiti di cui all'art. 163 c.p. è rilevante ma non sempre determinante: l'esame deve considerare il cumulo effettivo delle pene detentive e, se il superamento è già sussistente su questo piano, la revoca è legittima
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto va valutata la fondatezza e la corrispondenza dell'impugnazione prima di proporla
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