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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12156/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore, inquadrato originariamente nella categoria C1 e assunto con contratti a tempo determinato prorogati, aveva chiesto il riconoscimento della progressione economica orizzontale con attribuzione della categoria C6 per il periodo 1.3.2005-31.12.2007 e della categoria C7 dal 1.1.2008. La Corte d’appello aveva respinto la domanda ritenendo che la pretesa fosse preclusa da una conciliazione giudiziale del 1.6.2010, con la quale il dipendente aveva accettato l’adeguamento alla posizione C5 dal 1.1.2003 e rinunciato alle altre pretese già oggetto di altri giudizi, affermando inoltre che la questione fosse già deducibile nei precedenti giudizi e che, per il periodo successivo, mancasse il presupposto per concorrere alla selezione per C7. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato il giudicato implicito al verbale di conciliazione, mentre la domanda del presente giudizio sarebbe stata diversa, per petitum e causa petendi, da quelle definite nei precedenti procedimenti e fondata sulla progressione prevista dall’art. 109 del CCRL 2002-2005, non ancora in vigore al tempo delle originarie iniziative giudiziarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non aggredisse la reale ratio decidendi della sentenza di appello, la quale non si fondava sul giudicato in senso tecnico, ma sull’efficacia negoziale e transattiva della conciliazione giudiziale, la cui interpretazione è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logicamente e giuridicamente corretta. La Corte ha quindi confermato che il verbale di conciliazione, in quanto atto negoziale, può coprire il dedotto e il deducibile e che il ricorrente aveva in sostanza censurato impropriamente l’interpretazione del verbale sotto la veste della violazione dell’art. 2909 c.c. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    La censura del ricorrente è stata ritenuta mal indirizzata, perché la decisione di merito si fondava sull’efficacia della conciliazione giudiziale quale atto negoziale e non sul giudicato in senso tecnico.

  • artt. 185 e 420 c.p.c.

    La conciliazione giudiziale è qualificata come convenzione con intervento del giudice e funzione sia processuale di chiusura della lite sia sostanziale di composizione del rapporto controverso.

  • art. 88 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale norma delle formalità del verbale di conciliazione giudiziale.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    L’interpretazione del verbale di conciliazione giudiziale va compiuta secondo i criteri di ermeneutica contrattuale, trattandosi di atto negoziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dell’obbligo della parte ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il verbale di conciliazione giudiziale ha natura negoziale: pur chiudendo il giudizio con l’intervento del giudice, resta espressione dell’accordo delle parti e va interpretato secondo i criteri dell’ermeneutica contrattuale.
  • L’interpretazione della conciliazione giudiziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione delle regole legali di interpretazione o per vizi logici della motivazione, non attraverso una mera diversa lettura del contenuto dell’accordo.
  • La conciliazione giudiziale, come la transazione, può coprire il dedotto e il deducibile rispetto alla situazione controversa oggetto dell’accordo, con conseguente preclusione di pretese già comprese nell’assetto transattivo.
  • Non è ammissibile trasformare una doglianza sull’interpretazione di un verbale di conciliazione in una censura di violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. quando la ratio decidendi sia invece fondata sull’efficacia dell’accordo negoziale.
  • Le argomentazioni meramente aggiuntive o ad abundantiam non integrano la ratio decidendi e non sono autonomamente censurabili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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