Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29172/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'imputato per truffa e sostituzione di persona, oltre alla condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili costituite. In cassazione la difesa ha proposto un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., deducendo violazione di legge in relazione all'art. 110, comma 3, d.P.R. 115/2002. Secondo il ricorrente, quando sia l'imputato sia la parte civile siano ammessi al patrocinio a spese dello Stato, l'imputato non potrebbe essere condannato a rifondere le spese processuali della parte civile, poiché tali spese dovrebbero gravare sull'erario. La difesa ha sostenuto l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale e ha chiesto, in sostanza, la rimessione della questione alle Sezioni unite, richiamando un orientamento favorevole alla tesi dell'addebito delle spese all'erario e uno contrario, fondato sulla distinzione tra spese di difesa e spese conseguenti alla soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito il principio secondo cui l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato copre solo le spese necessarie alla sua difesa e non quelle che derivano dalla sua soccombenza, tra cui la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. Ha quindi escluso che l'art. 110, comma 3, d.P.R. 115/2002 imponga una diversa soluzione quando anche la parte civile sia ammessa al beneficio, affermando che la disposizione è applicabile anche a tale ipotesi e che il rimborso va disposto in favore dello Stato, unico soggetto che ha effettivamente anticipato le spese della parte civile. La Corte ha inoltre escluso la necessità di rimettere la questione alle Sezioni unite. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • art. 110, comma 3, d.P.R. 115/2002

    con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato

    Non ha carattere eccezionale e si applica estensivamente anche al caso in cui sia l'imputato sia la parte civile siano ammessi al patrocinio; non impedisce la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese della parte civile, ma consente che il pagamento sia disposto in favore dello Stato.

  • art. 74 d.P.R. 115/2002

    Il patrocinio a spese dello Stato è assicurato per la difesa del non abbiente; la norma non tutela diritti ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi alla difesa.

  • art. 107, comma 1, lett. f), d.P.R. 115/2002

    l'onorario e le spese degli avvocati

    Tra le spese anticipate dall'erario sono comprese esclusivamente quelle degli avvocati della difesa del soggetto ammesso al beneficio.

  • art. 541, comma 1, c.p.p.

    Resta applicabile il principio generale di soccombenza in ordine alla rifusione delle spese processuali della parte civile.

  • art. 24, secondo e terzo comma, Cost.

    Fondamento costituzionale del patrocinio a spese dello Stato, limitato alla garanzia del diritto di difesa.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • L'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato copre solo le spese necessarie alla sua difesa e non estende la copertura erariale alle conseguenze economiche della soccombenza, come la rifusione delle spese della parte civile.
  • Quando l'imputato è condannato a rifondere le spese processuali della parte civile, il soggetto beneficiario del pagamento è chi ha effettivamente sostenuto quelle spese; se la parte civile è ammessa al patrocinio, il rimborso va disposto in favore dello Stato e non direttamente della parte.
  • L'art. 110, comma 3, d.P.R. 115/2002 non è norma eccezionale limitata al solo caso in esso espressamente descritto, ma può essere applicato anche ad ipotesi analoghe, senza derogare al principio di soccombenza di cui all'art. 541 c.p.p.
  • L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non implica che l'imputato sia sempre esonerato da ogni esborso diverso da quelli di difesa, potendo egli comunque restare obbligato a far fronte a spese conseguenti alla propria condanna.
  • La rimessione alle Sezioni unite non è necessaria quando l'orientamento ritenuto corretto dalla Corte consente di risolvere la questione alla luce di un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.