Cassazione Penale, Sentenza n. 29172/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'imputato per truffa e sostituzione di persona, oltre alla condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili costituite. In cassazione la difesa ha proposto un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., deducendo violazione di legge in relazione all'art. 110, comma 3, d.P.R. 115/2002. Secondo il ricorrente, quando sia l'imputato sia la parte civile siano ammessi al patrocinio a spese dello Stato, l'imputato non potrebbe essere condannato a rifondere le spese processuali della parte civile, poiché tali spese dovrebbero gravare sull'erario. La difesa ha sostenuto l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale e ha chiesto, in sostanza, la rimessione della questione alle Sezioni unite, richiamando un orientamento favorevole alla tesi dell'addebito delle spese all'erario e uno contrario, fondato sulla distinzione tra spese di difesa e spese conseguenti alla soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito il principio secondo cui l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato copre solo le spese necessarie alla sua difesa e non quelle che derivano dalla sua soccombenza, tra cui la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. Ha quindi escluso che l'art. 110, comma 3, d.P.R. 115/2002 imponga una diversa soluzione quando anche la parte civile sia ammessa al beneficio, affermando che la disposizione è applicabile anche a tale ipotesi e che il rimborso va disposto in favore dello Stato, unico soggetto che ha effettivamente anticipato le spese della parte civile. La Corte ha inoltre escluso la necessità di rimettere la questione alle Sezioni unite. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 110, comma 3, d.P.R. 115/2002
con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato
Non ha carattere eccezionale e si applica estensivamente anche al caso in cui sia l'imputato sia la parte civile siano ammessi al patrocinio; non impedisce la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese della parte civile, ma consente che il pagamento sia disposto in favore dello Stato.
art. 74 d.P.R. 115/2002
Il patrocinio a spese dello Stato è assicurato per la difesa del non abbiente; la norma non tutela diritti ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi alla difesa.
art. 107, comma 1, lett. f), d.P.R. 115/2002
l'onorario e le spese degli avvocati
Tra le spese anticipate dall'erario sono comprese esclusivamente quelle degli avvocati della difesa del soggetto ammesso al beneficio.
art. 541, comma 1, c.p.p.
Resta applicabile il principio generale di soccombenza in ordine alla rifusione delle spese processuali della parte civile.
art. 24, secondo e terzo comma, Cost.
Fondamento costituzionale del patrocinio a spese dello Stato, limitato alla garanzia del diritto di difesa.
art. 616, comma 1, c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- L'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato copre solo le spese necessarie alla sua difesa e non estende la copertura erariale alle conseguenze economiche della soccombenza, come la rifusione delle spese della parte civile.
- Quando l'imputato è condannato a rifondere le spese processuali della parte civile, il soggetto beneficiario del pagamento è chi ha effettivamente sostenuto quelle spese; se la parte civile è ammessa al patrocinio, il rimborso va disposto in favore dello Stato e non direttamente della parte.
- L'art. 110, comma 3, d.P.R. 115/2002 non è norma eccezionale limitata al solo caso in esso espressamente descritto, ma può essere applicato anche ad ipotesi analoghe, senza derogare al principio di soccombenza di cui all'art. 541 c.p.p.
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non implica che l'imputato sia sempre esonerato da ogni esborso diverso da quelli di difesa, potendo egli comunque restare obbligato a far fronte a spese conseguenti alla propria condanna.
- La rimessione alle Sezioni unite non è necessaria quando l'orientamento ritenuto corretto dalla Corte consente di risolvere la questione alla luce di un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
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