Cassazione Penale, Sentenza n. 31464/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Catanzaro aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Crotone nei confronti di due imputati per un furto in abitazione, in concorso, avente ad oggetto un fucile semiautomatico calibro 12, cartucce e vari monili in oro, commesso con le aggravanti della violenza sulle cose e del travisamento mediante cappucci. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con motivi in larga parte sovrapponibili. Le doglianze hanno riguardato: la revoca della dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale e la riapertura dell'istruzione per l'esame di ulteriori testi; la qualificazione del luogo come privata dimora ai fini dell'art. 624-bis c.p. e la dedotta mancanza di querela; l'utilizzabilità delle immagini di videosorveglianza e il riconoscimento degli imputati; il travisamento delle prove sulla circostanza aggravante del travisamento; la validità del prelievo biologico e del consenso prestato; la qualificazione come ripetibile o irripetibile degli accertamenti tecnici sui mozziconi di sigaretta e la conseguente violazione del contraddittorio difensivo; la tenuta della prova di resistenza; infine, il trattamento sanzionatorio e il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi complessivamente infondati o inammissibili, e li ha rigettati integralmente, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha escluso qualsiasi vizio nell'ordinanza di riapertura dell'istruttoria, ritenendo la doglianza manifestamente infondata; ha ritenuto generica e infondata la censura sulla nozione di privata dimora, confermando che l'immobile non era abbandonato e che la presenza di beni di valore deponeva per la sua attitudine a luogo di privata dimora; ha dichiarato inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza le censure sul travisamento della prova e sulle immagini di videosorveglianza; ha respinto la doglianza sul travisamento come aggravante, ritenendo sufficiente l'uso dei cappucci a integrare una lieve alterazione dell'aspetto idonea a rendere difficoltoso il riconoscimento; ha escluso violazioni nelle modalità di prelievo del campione salivare, evidenziando il consenso prestato e la non necessità della presenza del difensore in tale fase; ha ritenuto corretta la qualificazione degli accertamenti sui mozziconi come ripetibili, con conseguente irrilevanza delle censure sulla mancata partecipazione difensiva e sulla prova di resistenza; ha infine dichiarato inammissibili le doglianze sul trattamento sanzionatorio, ritenendo congrua la motivazione della Corte territoriale sulla gravità del fatto e sul bilanciamento tra circostanze. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 524 c.p.p.
La revoca della dichiarazione di chiusura del dibattimento può essere disposta dal giudice senza formule sacramentali; non richiede il presupposto dell'assoluta necessità tipico dei poteri ex art. 507 c.p.p., ma rientra nei poteri ordinari del giudice del dibattimento.
art. 624-bis c.p.
Per privata dimora si intende anche un immobile non abitato, purché non abbandonato e destinato ad attività della vita privata, non aperto al pubblico né liberamente accessibile a terzi.
art. 625, n. 5, c.p.
L'aggravante del travisamento è integrata anche da un'alterazione lieve dell'aspetto esteriore, ottenuta con mezzi rudimentali come i cappucci, purché idonea a rendere più difficile il riconoscimento.
artt. 224-bis e 359-bis c.p.p.
Il prelievo biologico può essere effettuato anche coattivamente secondo le forme previste dalla legge; nel caso concreto, inoltre, il prelievo era stato eseguito con consenso e rinuncia all'assistenza del difensore.
art. 360 c.p.p.
L'obbligo di avviso al difensore sussiste per gli accertamenti tecnici irripetibili; nel caso concreto la Corte ha ritenuto l'accertamento sui mozziconi ripetibile, escludendo la necessità dell'avviso.
art. 178, lett. c), c.p.p.
La nullità per omissione dell'avviso al difensore presuppone che l'atto sia effettivamente irripetibile e che venga leso il diritto di difesa; nel caso concreto tali presupposti sono stati esclusi.
art. 192 c.p.p.
Le censure sulla valutazione della prova devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza e non possono risolversi in una diversa lettura del materiale probatorio.
art. 133 c.p.
Il giudice di merito dispone di ampia discrezionalità nel bilanciamento tra circostanze e nella determinazione della pena, potendo motivare sinteticamente quando la sanzione è prossima o inferiore alla media edittale.
art. 611 c.p.p.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza intervento delle parti, secondo il rito camerale previsto dalla normativa vigente.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Il contenuto dei ricorsi è stato riassunto ai sensi della disposizione che disciplina la forma dell'atto e il suo contenuto essenziale.
Massime di principio
- La revoca dell'ordinanza di chiusura del dibattimento e la riapertura dell'istruttoria non richiedono i presupposti stringenti dell'art. 507 c.p.p. quando il giudice esercita un potere ordinario di revisione della sufficienza istruttoria, soprattutto se l'acquisizione concerne prove già richieste dalle parti.
- Ai fini del furto in abitazione, integra il concetto di privata dimora un luogo non aperto al pubblico e non abbandonato, anche se non abitato stabilmente, purché conservi una destinazione a vita privata o alla custodia di beni riferibili alla sfera domestica.
- L'aggravante del travisamento nel furto può sussistere anche in presenza di un mascheramento solo parziale o rudimentale, se idoneo a rendere più difficoltoso il riconoscimento dell'autore.
- In sede di legittimità, il travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente l'atto processuale travisato e ne riproduce il contenuto rilevante; non è sufficiente proporre una diversa lettura delle risultanze probatorie.
- Il prelievo biologico consensuale può essere eseguito senza la presenza del difensore, e comunque l'eventuale assenza delle garanzie di cui agli artt. 224-bis e 359-bis c.p.p. rileva solo nei casi in cui l'atto sia davvero coercitivo e irripetibile.
- La ripetibilità o irripetibilità degli accertamenti tecnici genetici va valutata in concreto, tenendo conto della consistenza del reperto e della possibilità di reiterare l'esame in condizioni di parità; solo l'accertamento che alteri irreversibilmente il reperto impone gli avvisi difensivi ex art. 360 c.p.p.
- Quando la ripetibilità dell'accertamento è esclusa, risultano assorbite le doglianze sulla prova di resistenza e sulla lesione del contraddittorio tecnico.
- La determinazione della pena e il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale.
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