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Sentenza

Sentenza n. 64/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sez. lavoro, n. 92 del 06.03.2024, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202500434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sez. lavoro, n. 92 del 6 marzo 2024, relativa al riconoscimento del bonus carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato con cui il giudice del lavoro lo aveva condannato a corrispondere il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre alle spese legali. Ha rappresentato di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione. Ha quindi chiesto l’assegnazione di un termine di sessanta giorni per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. Successivamente ha comunicato l’avvenuto pagamento del beneficio, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha preso atto che, nelle more del giudizio, il Ministero ha corrisposto il beneficio economico dovuto in esecuzione della sentenza del giudice del lavoro. Poiché la pretesa sostanziale oggetto del giudizio di ottemperanza è stata integralmente soddisfatta, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere alla nomina del commissario ad acta né alla pronuncia sulle astreintes. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in ragione della necessità del giudizio per ottenere l’esecuzione della sentenza, e liquidate in 500 euro, oltre oneri e accessori di legge, in favore della ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico c.d. bonus "carta del docente", pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica, per l’aggiornamento e la formazione

    La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza del giudice del lavoro oggetto di ottemperanza.

  • art. 112 c.p.a.

    Fondamento dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lettera e), è stato invocato per la richiesta di astreintes.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di disporre, su richiesta di parte, una penalità di mora per assicurare l’attuazione del giudicato; la richiesta non è stata esaminata nel merito perché il pagamento è intervenuto nelle more.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale è integralmente soddisfatta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione è stato indicato dalla ricorrente quale presupposto per agire in ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato soddisfacendo la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’esecuzione intervenuta nelle more del giudizio di ottemperanza rende non necessarie le misure sostitutive richieste dal ricorrente, quali la fissazione di un termine per adempiere, la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora, se la pretesa sostanziale risulta integralmente soddisfatta.
  • Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere a seguito dell’adempimento tardivo dell’amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione qualora la sua inerzia abbia reso necessario il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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