Cassazione Civile, Ordinanza n. 06075/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un incarico conferito a una società per attività di predisposizione della documentazione necessaria al deposito di un modello di utilità relativo a un dispositivo di retroilluminazione. A seguito di decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del compenso, il destinatario dell'ingiunzione propose opposizione deducendo, tra l'altro, che la prestazione era inadempiuta perché la società avrebbe dovuto svolgere anche una ricerca sulle anteriorità brevettuali, attività che egli riteneva implicitamente compresa nell'incarico professionale. Dopo un precedente annullamento con rinvio per vizio di motivazione della sentenza d'appello, il giudice di rinvio accolse solo in parte l'opposizione, limitatamente agli interessi, rilevando che gli importi erano stati pagati nel frattempo e che la ricerca di anteriorità non risultava pattuita né implicita nell'incarico. Il ricorrente ha quindi proposto due motivi per cassazione: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 1218 e 1176 c.c., sostenendo che il tribunale avrebbe escluso l'inadempimento sulla base di fatti notori inesistenti; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere il tribunale liquidato le spese di lite in modo cumulativo per tutti i gradi di giudizio, senza distinzione per ciascuna fase.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il tribunale non avesse fatto ricorso al fatto notorio, ma avesse utilizzato correttamente una massima di esperienza nella valutazione del materiale probatorio per escludere che una specifica ricerca di anteriorità fosse compresa, in assenza di pattuizione, in un incarico limitato alla predisposizione della documentazione per il deposito del modello di utilità. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che la liquidazione delle spese operata dal giudice di merito era illegittima perché effettuata in forma indistinta e cumulativa per tutti i gradi di giudizio, senza separata indicazione delle spese e degli onorari per ciascuna fase, così da impedire il controllo sulla correttezza del calcolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, confermando la ripartizione delle spese in ragione di 3/4 a carico dell'opponente e liquidando distintamente le spese dei precedenti gradi, mentre ha compensato le spese del giudizio di cassazione in considerazione dell'esito complessivo del ricorso.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Le massime di esperienza possono essere utilizzate nella valutazione delle prove e nell'argomentazione presuntiva; diverso è il ricorso al fatto notorio, che è cosa distinta e sindacabile solo se fondato su una nozione inesatta di notorio.
art. 1218 c.c.
Richiamato dal ricorrente come norma sull'inadempimento, ma la Corte esclude che vi sia stata violazione perché la prestazione accessoria dedotta non risultava compresa nell'incarico.
art. 1176 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla diligenza professionale, ma la Corte ritiene corretta la valutazione del giudice di merito circa il contenuto dell'obbligazione assunta.
art. 91 c.p.c.
In tema di spese di lite, il giudice deve liquidarle distintamente per ciascun grado o fase del giudizio, non in forma cumulativa e indistinta, così da consentire il controllo della correttezza della liquidazione.
art. 281-sexies c.p.c.
È richiamato nel precedente giudizio per la nullità della sentenza d'appello, in quanto la motivazione fu pubblicata dopo la lettura del dispositivo; la Corte aveva già ritenuto irrilevante la motivazione successiva rispetto al dispositivo già pronunciato.
Massime di principio
- La deduzione di inadempimento di una prestazione professionale richiede la prova che l'attività asseritamente omessa rientrasse effettivamente nell'oggetto dell'incarico, espresso o implicitamente desumibile; non basta affermarne l'utilità o l'opportunità pratica.
- La ricerca di anteriorità brevettuali è attività specifica e impegnativa che, secondo l'ordinaria prassi commerciale, non si presume compresa in un incarico limitato alla predisposizione della documentazione per il deposito di un titolo di utilità, salvo diversa pattuizione.
- Le massime di esperienza costituiscono uno strumento legittimo di valutazione probatoria e di ragionamento presuntivo; non vanno confuse con il fatto notorio, che riguarda conoscenze di comune sapere e può essere censurato solo se applicato in modo inesatto.
- In materia di spese processuali, la liquidazione deve essere articolata per singolo grado o fase del giudizio, con autonoma indicazione delle voci, perché la liquidazione cumulativa e indistinta non consente alle parti di verificarne la correttezza.
- Quando il ricorso è accolto solo in parte e la causa non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza limitatamente al capo viziato e decidere nel merito sulla statuizione residua.
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