Cassazione Penale, Sentenza n. 13399/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere limitatamente al capo 1 (art. 74 d.P.R. 309/90). Il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: mancata valutazione e motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari e sull'analisi soggettiva e individuale del prevenuto, in ragione dell'arresto precedente (4/11/2020) e della presunta assenza di contatti con il sodalizio negli ultimi tre anni; omissione di valutazione del cosiddetto "tempo silente" e mancanza di adeguata valutazione della misura alternativa (agli arresti domiciliari), con l'affermazione ritenuta apodittica dell'inadeguatezza degli arresti domiciliari
La decisione
Il Procuratore generale aveva concluso per l'inammissibilità. Successivamente il difensore (avv. Angela Pignatari D'Errico) ha trasmesso atto di rinuncia al ricorso. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per la rituale rinuncia all'impugnazione. Per legge è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenuta la inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente (richiamando Corte Cost. n.186/2000), al versamento di euro 500 in favore della cassa delle ammende. Non è stata affrontata nel merito la questione della sussistenza o meno delle esigenze cautelari
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari: il Tribunale in sede di riesame ha il potere di confermare o modificare le misure; nel caso la conferma è stata oggetto dell'impugnazione
art. 74 d.P.R. 309/1990
Previsione del capo d'imputazione relativo a reati connessi agli stupefacenti; la misura cautelare era stata disposta limitatamente al capo 1 riferito a questa normativa
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per rinuncia dell'appellante: la corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per la rituale rinuncia trasmessa dal difensore
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende quando l'inammissibilità della impugnazione è imputabile a colpa del ricorrente
art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma di carattere procedurale collegata agli adempimenti di cancelleria successivi alla declaratoria; la corte ha disposto l'invio degli atti alla cancelleria per i previsti adempimenti
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione rende il ricorso inammissibile senza che la Corte entri nel merito: chi rinuncia perde l'occasione di ottenere una decisione su vizi di motivazione o di diritto
- La rinuncia può comportare conseguenze economiche: spese processuali e, se l'inammissibilità è riconducibile a colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla cassa delle ammende (giurisprudenza costituzionale richiamata)
- Nei giudizi di riesame ex art. 309 c.p.p. il Tribunale deve motivare in modo specifico e individualizzato l'attualità delle esigenze cautelari; l'assenza di questa motivazione è un possibile motivo di impugnazione, ma va dedotta e documentata dal difensore
- Il cosiddetto "tempo silente" (periodi di apparente inattività o di mancati contatti con il sodalizio) è un elemento che può incidere sulla valutazione del rischio di reiterazione o di inquinamento probatorio e deve essere considerato nella scelta della misura
- La mera affermazione dell'inadeguatezza di misure alternative (es. arresti domiciliari) senza argomentazione concreta è vulnerabile a censura, ma tale censura deve essere valutata nel merito e non è più esaminabile se il ricorrente rinuncia
- Per impugnare con successo una custodia cautelare è utile fornire elementi concreti di distacco dal contesto delittuoso, certificazioni di assenza di contatti, proposte dettagliate di misure alternative e argomentazioni sul decorso temporale ("tempo silente")
- Il difensore deve valutare attentamente la rinuncia all'impugnazione: è atto che comporta la perdita della tutela giurisdizionale e possibili sanzioni economiche, pertanto dovrebbe essere motivata e concordata con il cliente
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