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Ordinanza

Ordinanza n. 431/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. del provvedimento del Comune di Gallarate del _29/12/2025, ricevuto in data 07/01/2026, del Dirigente del Settore Servizi alla Persona; 1. del provvedimento definitivo del Comune di Gallarate del 24/02/2026, del Dirigente del Settore Servizi alla Persona 2. della Deliberazione della Giunta Comunale 13/12/2023 n. 214, esecutiva, di approvazione della manovra tariffaria 2024 - confermata anche per l’anno 2026; 3. del provvedimento rubricato “Tariffe 2024 – approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. del 13/12/2023” (così testuale), che definisce le quote di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi comunali, così come eventuali ulteriori allegati, non noti né comunicati; 4. della Deliberazione della Giunta Comunale 13/12/2023 n. 214, come successivamente rettificata, esecutiva, di approvazione della manovra tariffaria 2024 - confermata anche per l’anno 2026; 5. del provvedimento rubricato “Tariffe 2024 – approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. del 13/12/2023” (così testuale), come successivamente rettificato, che definisce le quote di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi comunali, così come eventuali ulteriori allegati, non noti né comunicati; 6. del Regolamento comunale o d’ambito per la definizione della compartecipazione al costo dei privati per la fruizione di prestazioni sociali agevolate destinate a persone con disabilità e/o non autosufficienti, ed eventuali allegati, mai reso noto né consegnato e nemmeno reperibile sul sito dell’amministrazione comunale; 7. della Deliberazione di Consiglio Comunale di Gallarate di approvazione del predetto eventuale Regolamento comunale ovvero di recepimento del predetto Regolamento d’ambito, mai resa nota né consegnata e nemmeno reperibile sul sito dell’amministrazione comunale, e, per quanto occorrer possa, 8. della Deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2025 n. 49, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2026- 2028 e relativi allegati, non noti né comunicati; 9. della Determinazione dirigenziale n. 114 del 09/02/2026 Settore: Servizi alla persona oggetto: contributi sociali per assistenze continuative Anno 2026 - Assunzione impegni di spesa; 10. della Deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2024 n. 53, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2025- 2027 e relativi allegati, non noti né comunicati; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, presupposto, consequenziale e comunque connesso a quello espressamente impugnato, non noto né inviato al ricorrente, e comunque le delibere o i provvedimenti con i quali il Comune di Gallarate ha determinato le modalità di partecipazione al costo dei servizi per le persone anziane non autosufficienti e/o disabili gravi/non gravi.

Giustizia amministrativa202601240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti comunali di determinazione della compartecipazione al costo di prestazioni sociali agevolate per l'anno 2026 e atti presupposti, inclusi manovre tariffarie, bilanci, regolamenti e impegni di spesa

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, in qualità di amministratore di sostegno, ha impugnato i provvedimenti del Comune di Gallarate relativi alla compartecipazione al costo dei servizi sociali destinati a persone con disabilità e/o non autosufficienti, nonché gli atti presupposti e connessi: la manovra tariffaria comunale, i provvedimenti recanti le tariffe, gli eventuali regolamenti comunali o d’ambito sulla compartecipazione, le deliberazioni di approvazione o recepimento, i documenti di programmazione e bilancio e la determinazione di impegno della spesa per contributi sociali. È stata proposta anche domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le questioni sottoposte richiedessero un approfondimento incompatibile con la trattazione sommaria propria della fase cautelare. Non ha quindi definito la domanda di annullamento né accordato o negato espressamente la sospensione degli atti. Ha ritenuto adeguata tutela per le esigenze rappresentate dalle parti la sollecita trattazione del merito e, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato l’udienza pubblica del 13 ottobre 2026. La liquidazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente, nella fase cautelare, di fissare sollecitamente la trattazione del ricorso nel merito quando le esigenze delle parti possono essere adeguatamente tutelate mediante una rapida definizione del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute delle parti o di altre persone citate nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela e l’oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in una domanda cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice amministrativo può non definire immediatamente la misura cautelare e tutelare le esigenze delle parti fissando sollecitamente la trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La decisione sulle spese della fase cautelare può essere rinviata alla sentenza definitiva quando il giudizio non viene definito nella fase cautelare e la regolazione delle spese dipende dall’esito complessivo della controversia.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiTariffe e rapporti con gli utentiTutela cautelare
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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