Sentenza del 28/02/2017 n. 159 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Processo - Impugnazioni - Appello - Divieto di jus novorum e di nuove prove - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’appello è stato dichiarato inammissibile per violazione del divieto di introdurre in secondo grado domande, eccezioni e prove nuove (divieto di jus novorum). In assenza della prova di un impedimento non imputabile, il documento nuovo non poteva essere utilizzato in appello e la nuova eccezione non poteva costituire l’unico fondamento dell’impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impugnazione si fondava esclusivamente su un’eccezione nuova, mai dedotta nel giudizio di primo grado, e sulla produzione di un documento non precedentemente depositato. Il contribuente non ha dimostrato che tale documento non fosse stato prodotto tempestivamente per una causa a lui non imputabile.
Norme richiamate
Divieto di jus novorum nel processo tributario
E' inammissibile l'appello basato esclusivamente su una eccezione nuova rispetto alle ragioni esposte in primo grado e su un documento non prodotto dinanzi al Giudice di prima istanza senza la dimostrazione, da parte del contribuente, di non averlo potuto fornire nel precedente grado di giudizio per causa a lui non imputabile.
In appello non è consentito fondare l’impugnazione esclusivamente su eccezioni nuove o su documenti nuovi, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrre il documento nel primo grado per una causa non imputabile.
Cassazione civile, sezione tributaria, 12 gennaio 2018, n. 626
La pronuncia ribadisce l’inammissibilità dell’appello fondato su una nuova eccezione e su una prova documentale nuova non giustificata da un impedimento non imputabile al contribuente.
Cassazione civile, sezione II, 8 gennaio 2018, n. 191
La decisione richiama il principio secondo cui il giudizio di appello non può trasformarsi in un nuovo giudizio privo dei limiti imposti al potere di dedurre nuove eccezioni e produrre nuovi documenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello occorre riproporre e sviluppare le difese già formulate in primo grado; non è normalmente possibile introdurre per la prima volta un’eccezione decisiva.
- La produzione di documenti nuovi in appello richiede la dimostrazione concreta che la loro mancata produzione in primo grado sia dipesa da una causa non imputabile alla parte.
- Un appello fondato soltanto su una nuova eccezione o su una prova nuova non giustificata rischia di essere dichiarato inammissibile senza esame nel merito.
- La parte deve predisporre integralmente la propria strategia difensiva e raccogliere le prove già nel primo grado di giudizio.
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