Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 159 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

- Processo - Impugnazioni - Appello - Divieto di jus novorum e di nuove prove - Sussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’appello è stato dichiarato inammissibile per violazione del divieto di introdurre in secondo grado domande, eccezioni e prove nuove (divieto di jus novorum). In assenza della prova di un impedimento non imputabile, il documento nuovo non poteva essere utilizzato in appello e la nuova eccezione non poteva costituire l’unico fondamento dell’impugnazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impugnazione si fondava esclusivamente su un’eccezione nuova, mai dedotta nel giudizio di primo grado, e sulla produzione di un documento non precedentemente depositato. Il contribuente non ha dimostrato che tale documento non fosse stato prodotto tempestivamente per una causa a lui non imputabile.

Norme richiamate

  • Divieto di jus novorum nel processo tributario

    E' inammissibile l'appello basato esclusivamente su una eccezione nuova rispetto alle ragioni esposte in primo grado e su un documento non prodotto dinanzi al Giudice di prima istanza senza la dimostrazione, da parte del contribuente, di non averlo potuto fornire nel precedente grado di giudizio per causa a lui non imputabile.

    In appello non è consentito fondare l’impugnazione esclusivamente su eccezioni nuove o su documenti nuovi, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrre il documento nel primo grado per una causa non imputabile.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, 12 gennaio 2018, n. 626

    La pronuncia ribadisce l’inammissibilità dell’appello fondato su una nuova eccezione e su una prova documentale nuova non giustificata da un impedimento non imputabile al contribuente.

  • Cassazione civile, sezione II, 8 gennaio 2018, n. 191

    La decisione richiama il principio secondo cui il giudizio di appello non può trasformarsi in un nuovo giudizio privo dei limiti imposti al potere di dedurre nuove eccezioni e produrre nuovi documenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello occorre riproporre e sviluppare le difese già formulate in primo grado; non è normalmente possibile introdurre per la prima volta un’eccezione decisiva.
  • La produzione di documenti nuovi in appello richiede la dimostrazione concreta che la loro mancata produzione in primo grado sia dipesa da una causa non imputabile alla parte.
  • Un appello fondato soltanto su una nuova eccezione o su una prova nuova non giustificata rischia di essere dichiarato inammissibile senza esame nel merito.
  • La parte deve predisporre integralmente la propria strategia difensiva e raccogliere le prove già nel primo grado di giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.