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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33794/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)

La controversia

L'Ufficio ha emesso un avviso di accertamento con cui, in relazione alla cessione di un terreno, ha determinato una plusvalenza imponibile pari a euro 185.421,92. I contribuenti, quali eredi del cedente, hanno impugnato l'atto innanzi alla CTP, che ha rigettato il ricorso. In appello la CTR ha accolto il gravame ritenendo che, ai fini della rivalutazione dei terreni edificabili e della determinazione della plusvalenza, potesse essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o valore di acquisto, quello risultante da una perizia giurata anche se redatta dopo la stipulazione dell'atto di cessione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 448/2001, assumendo che la CTR avesse illegittimamente consentito non solo l'asseverazione postuma, ma persino la redazione della perizia dopo la vendita, mentre la legge richiede che la perizia sia comunque anteriore al trasferimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha ribadito che la disciplina di rivalutazione dei terreni edificabili e agricoli ex art. 7 L. n. 448/2001 consente di assumere come valore iniziale quello risultante da perizia giurata anche se asseverata dopo la stipula, ma solo se la perizia sia stata redatta in epoca anteriore all'atto di cessione. Nel caso concreto, invece, la perizia era stata redatta e poi asseverata dopo la vendita del terreno; pertanto non poteva essere utilizzata per la rideterminazione del valore fiscale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, rigettando l'originaria domanda dei contribuenti. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito e ha posto a carico degli intimati le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 448/2001

    La rivalutazione del terreno ai fini della plusvalenza è ammessa solo se la perizia giurata è stata redatta in epoca anteriore al trasferimento; è irrilevante che l'asseverazione avvenga successivamente, ma non è consentita la redazione postuma della perizia.

  • art. 81, comma 1, lett. a) e b), T.U.I.R.

    La norma viene richiamata come base della disciplina delle plusvalenze tassabili sui terreni edificabili e agricoli, derogata dalla facoltà di rideterminazione del valore prevista dall'art. 7 L. n. 448/2001.

  • art. 82 T.U.I.R.

    È indicato come criterio ordinario di determinazione della plusvalenza, rispetto al quale l'art. 7 L. n. 448/2001 introduce una deroga.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di ricorso per falsa applicazione di legge.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamato con riferimento alla proposta del relatore e alla regolare costituzione del contraddittorio.

Massime di principio

  • In tema di plusvalenze immobiliari, la rideterminazione del valore del terreno mediante perizia giurata può operare solo se la perizia sia stata formata prima del trasferimento del bene, mentre l'asseverazione può essere successiva.
  • La deroga al criterio ordinario di determinazione della plusvalenza prevista dalla disciplina sulla rivalutazione dei terreni non tollera requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge, né può essere compressa da atti amministrativi non normativi.
  • La mancata indicazione nel rogito del valore rivalutato non esclude, di per sé, la possibilità di avvalersi della rivalutazione, purché ricorrano i presupposti sostanziali richiesti dalla legge.
  • Quando il fatto decisivo è già compiutamente accertato, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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