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Sentenza

Sentenza n. 612/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo del diniego per silentium sull'istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/200, prot. n. 5323; per quanto riguarda i motivi aggiunti del 24 gennaio 2017: dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 103 del 20 ottobre 2016;

Giustizia amministrativa201600566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e successiva ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, relativa a una recinzione con cancello, un battuto di breccia e camminamento in mattoni, un manufatto ad uso abitativo e una tettoia in legno, sostenendo la sussistenza dei requisiti di sanabilità. Con motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. Nel corso del procedimento il Comune, dopo il precedente silenzio-rigetto, ha riaperto l’istruttoria, comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 e, contestualmente, adottato l’ordinanza di demolizione, senza attendere la scadenza del termine di dieci giorni per la presentazione delle controdeduzioni né esaminarle. La ricorrente ha inoltre evidenziato l’incongruenza dell’ordinanza, che affermava erroneamente la mancata presentazione di memorie dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 10-bis, benché preavviso di rigetto e ordinanza demolitoria fossero stati adottati contestualmente.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice ha ribadito che il silenzio formatosi sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 ha natura di silenzio-rigetto e non di silenzio-inadempimento; tuttavia, nel caso concreto, il Comune ha riaperto volontariamente il procedimento, superando di fatto il precedente rigetto tacito e vincolandosi a concludere nuovamente il procedimento con un provvedimento espresso e adeguatamente motivato. I motivi aggiunti sono stati accolti e l’ordinanza di demolizione è stata annullata. Il Comune, prima di adottare una decisione definitiva sulla sanatoria e di disporre la demolizione, avrebbe dovuto attendere il termine assegnato per le controdeduzioni, esaminarle e soltanto successivamente definire l’istanza di accertamento di conformità; l’adozione contestuale del preavviso di rigetto e dell’ordinanza demolitoria ha violato i principi di leale collaborazione e di buona fede, oltre a risultare illogica e contraddittoria. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    «In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità [...] il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda»; «Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata».

    Il termine per decidere sull’istanza di accertamento di conformità è assistito da silenzio-rigetto. Il silenzio esaurisce l’obbligo ordinario di provvedere, ma non impedisce al Comune di riaprire il procedimento e adottare successivamente un provvedimento espresso; se ciò avviene, l’amministrazione deve portare a compimento il procedimento riaperto con una decisione congruamente motivata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    «alla scadenza del termine ai sensi dell'ad. 10 bis della Legge 241/90 gli interessati non hanno prodotto/presentato memorie aggiuntive»

    La comunicazione dei motivi ostativi impone all’amministrazione di attendere il termine assegnato per le controdeduzioni e di esaminare le eventuali osservazioni prima di definire il procedimento. Nel caso concreto, il Comune non poteva adottare contestualmente il preavviso di rigetto e l’ordinanza di demolizione, né affermare poi che il termine fosse decorso senza partecipazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti il possibile profilo di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della controversia nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Il silenzio formatosi sull’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 è un silenzio-rigetto, non un silenzio-inadempimento; decorso il termine legale, l’interessato deve impugnare il diniego tacito entro il termine decadenziale.
  • La formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accertamento di conformità non impedisce al Comune di riaprire il procedimento e di procedere a una nuova valutazione espressa dell’istanza. Quando l’amministrazione riapre volontariamente il procedimento, essa è tenuta a concluderlo con un provvedimento espresso, congruamente motivato e rispettoso del contraddittorio procedimentale.
  • La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità non determina, di per sé, l’invalidità dell’ordinanza di demolizione, ma nel caso in cui il Comune abbia riaperto il procedimento di sanatoria e comunicato i motivi ostativi, l’ordinanza demolitoria non può essere adottata prima della scadenza del termine per le controdeduzioni e del loro esame.
  • L’amministrazione che comunica i motivi ostativi all’accoglimento di un’istanza deve rispettare il termine partecipativo concesso al privato e valutare le eventuali osservazioni prima di definire il procedimento; l’adozione contestuale del preavviso di rigetto e del provvedimento conclusivo o consequenziale incompatibile con tale partecipazione rende illegittima l’azione amministrativa.
  • Quando l’amministrazione riapre il procedimento di sanatoria dopo la formazione del silenzio-rigetto, il procedimento riaperto deve essere definito prima di adottare misure demolitorie fondate sulla ritenuta abusività delle opere, se l’amministrazione ha scelto di rivalutare proprio la sanabilità degli interventi.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentaleBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoria

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