Cassazione Penale, Ordinanza n. 19558/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 6 giugno 2024. Il primo motivo deduceva la nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., sostenendo che il giudice di appello avesse erroneamente rigettato l'istanza di rinvio formulata dalla difesa. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché l'istanza era tardiva e il giudizio era trattato in forma cartolare; inoltre ha richiamato il principio per cui il difensore non ha un diritto automatico al rinvio per la sola tardiva nomina e mancato accesso agli atti, dovendo tale facoltà essere bilanciata con la ragionevole durata del processo. Il secondo motivo contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità e denunciava l'indeterminatezza/genericità della pena, ma è stato ritenuto generico perché non specificava gli elementi di critica rispetto a una motivazione considerata logicamente corretta, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato per tardività dell'istanza di rinvio e per la natura cartolare della trattazione, e il secondo motivo inammissibile per genericità e indeterminatezza, poiché non consentiva di individuare con precisione le censure mosse alla sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
La dedotta nullità per lesione del diritto di difesa non è configurabile quando l'istanza di rinvio è tardiva e il procedimento è trattato con modalità cartolare.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e non generico; la censura deve indicare puntualmente gli elementi della decisione contestati, altrimenti non consente il controllo del giudice dell'impugnazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la richiesta di rinvio formulata dalla difesa non impone automaticamente il differimento dell'udienza quando sia tardiva e il processo sia trattato in forma cartolare; il diritto di difesa va bilanciato con l'esigenza di ragionevole durata del processo.
- La facoltà dell'imputato di nominare un nuovo difensore in ogni momento del processo non può essere utilizzata per incidere in modo strumentale sulle scansioni processuali, imponendo rinvii non dovuti.
- Un motivo di ricorso è inammissibile per genericità quando, a fronte di una motivazione della sentenza ritenuta congrua e coerente, non indica in modo specifico quali passaggi argomentativi o elementi di fatto siano erronei.
- L'indicazione della sola indeterminatezza della pena o della responsabilità non è sufficiente se non è accompagnata da una critica puntuale e autosufficiente della decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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