Cassazione Penale, Sentenza n. 17442/2025 del 08/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 11/10/2024. Marzano ha proposto ricorso avverso il recepimento di un concordato in appello ai sensi dell'art. 599‑bis c.p.p., lamentando (i) la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e (ii) carenza di motivazione sull'entità dell'aumento di pena per continuazione. Longo ha dedotto (i) eccesso e carenza motivazionale nell'aumento per continuazione; (ii) mancata prova dell'associazione a delinquere e del suo ruolo, nonché errata qualificazione giuridica di taluni fatti (richiamando la possibile applicazione dell'art. 74, comma 6, DPR 309/90). Falconieri ha proposto sei motivi: contestazione della qualificazione e della prova della sua partecipazione all'associazione (es.: il pagamento del cosiddetto punto non sarebbe idoneo di per sé a dimostrare affectio societatis), criticità nella valutazione delle intercettazioni e nella qualificazione/quantificazione dei reati satellite e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Chiara Marzano e Roberto Longo (perché Marzano aveva concordato la pena in appello ai sensi dell'art. 599‑bis e Longo aveva rinunciato ai motivi relativi alla responsabilità, mantenendo solo censure sul trattamento sanzionatorio che non colgono vizi tali da rendere il ricorso ammissibile). Per Giulio Falconieri la Cassazione ha accolto parte del ricorso: ha ritenuto carente la motivazione della Corte territoriale circa la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'associazione (affectio societatis) e la riconducibilità del pagamento del 'punto' a una condotta partecipativa; perciò ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per un nuovo giudizio sulla partecipazione al reato associativo (i motivi relativi al trattamento sanzionatorio e alla qualificazione giuridica dei fatti sono stati assorbiti). Marzano e Longo sono condannati al pagamento delle spese processuali e, in relazione all'inammissibilità, possono essere gravati dall'onere previsto dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 art. 74
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiama che, oltre alla reiterazione di reati di spaccio, è necessario accertare accordo criminoso, permanenza del vincolo e struttura organizzativa e, soprattutto, la affectio societatis per ciascun partecipante; nel caso di Falconieri la motivazione sulla affectio societatis è ritenuta insufficiente.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 art. 73 (commi 1,4,5)
Norme sulle fattispecie di detenzione e cessione di stupefacenti e sulle ipotesi di lieve entità; la Corte valuta che la qualificazione di taluni episodi come non di lieve entità è collegata alla ricostruzione del ruolo associativo e va riesaminata alla luce del nuovo giudizio su Falconieri.
Codice di procedura penale art. 599‑bis
Regola il concordato in appello; la Corte ribadisce che chi concorda la pena in appello e rinuncia ai motivi relativi alla responsabilità non può poi dedurne in cassazione questioni sui motivi rinunciati, salvo casi particolari (es. prescrizione intervenuta anteriormente).
Codice di procedura penale art. 129
Riguarda la declaratoria di non punibilità; la Cassazione segnala che doglianze su mancata valutazione di proscioglimento ex art.129 sono inammissibili se l'imputato ha concordato la pena in appello o ha rinunciato ai motivi.
Codice penale art. 81, comma 2
Principio sull'aumento di pena per la continuazione; la Corte ricorda l'obbligo di motivare l'aumento per ciascun reato satellite ma evidenzia che l'onere motivazionale può essere assolto in modo proporzionato al caso concreto; gli aumenti modestamente calibrati possono non richiedere motivazioni dettagliate se dal quadro emerge il rispetto dei limiti di legge.
Codice penale art. 62‑bis
Riduzione di pena per scelta del rito abbreviato; citata nella determinazione complessiva della pena di alcuni imputati.
Codice di procedura penale art. 587, comma 1
Richiamato in prospettiva di effetti tra imputati (effetti di pronunce favorevoli tra coimputati), la Corte segnala che decisioni su questioni di responsabilità possono avere riverberi tra posizioni correlate.
Codice di procedura penale art. 616
Norma che consente di gravare il ricorrente in caso di dolo o colpa nella causa di inammissibilità; applicata ai ricorrenti dichiarati inammissibili (Marzano, Longo) salvo valutazione di colpa.
Massime di principio
- Ricorso avverso sentenza formatasi con concordato ex art. 599‑bis è limitato: chi ha concordato e rinunciato ai motivi relativi alla responsabilità non può sollevare in cassazione argomenti già rinunciati, salvo casi specifici e concreti (es. prescrizione intervenuta anteriormente).
- La mera prova di pagamenti periodici (il cosiddetto 'punto') a un gruppo criminale non è di per sé sufficiente a provare la partecipazione all'associazione; occorre valutare la affectio societatis mediante indici: durata e stabilità del rapporto, modalità operative comuni, compartecipazione agli utili, impiego della struttura organizzativa del sodalizio, ruolo e rilevanza del soggetto per il sodalizio.
- Nel giudizio di merito il giudice deve motivare adeguatamente quando ritiene che rapporti contrattuali/di mera tolleranza (es.: autorizzazione a spacciare dietro corrispettivo) si siano trasformati in vincolo associativo stabile; in mancanza la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame.
- Sull'aumento di pena per continuazione (art. 81 c.p.), il giudice deve garantire che non sia operato un cumulo surrettizio e che il rispetto dei limiti di legge e del principio di proporzionalità sia evidente; la motivazione richiesta può variare in intensità a seconda dell'entità dell'aumento e della chiarezza del quadro probatorio.
- La rinuncia parziale ai motivi d'appello produce efficacia di giudicato limitata ai capi oggetto di rinuncia: tali questioni non possono essere riesaminate in cassazione né rilevate d'ufficio, salvo ipotesi tassative.
- Se in cassazione viene annullata la valutazione della partecipazione associativa per carenza di motivazione, il giudice di rinvio dovrà riesaminare in concreto l'esistenza dell'affectio societatis e la ricostruzione dei collegamenti operativi, tenendo conto degli elementi di contesto (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, riscontri oggettivi).
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