Sentenza del 22/07/2016 n. 15179 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole alla società in relazione all'avviso di accertamento TARSU per gli anni 2002-2005. La CTR aveva ritenuto necessaria la delibera della Giunta comunale che autorizzasse il Sindaco a proporre appello. Il Comune ha sostenuto invece che, in base alla normativa vigente, tale autorizzazione non fosse più necessaria, salvo che fosse espressamente richiesta dallo Statuto comunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo non necessaria l'autorizzazione della Giunta comunale a stare in giudizio, salvo una diversa previsione dello Statuto. Ha rilevato che l'art. 29 dello Statuto del Comune di Termoli non prevedeva tale obbligo. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione, affinché decida nuovamente la controversia applicando questi principi e regoli le spese di tutti i gradi di giudizio. Non è stata quindi definita in via definitiva la controversia sull'accertamento TARSU.
Norme richiamate
Il giudice è tenuto ad assegnare un termine per il rilascio della necessaria autorizzazione.
La CTR aveva ritenuto non applicabile ratione temporis la nuova formulazione della norma. La Cassazione non ha però deciso la controversia su questo punto, poiché ha ritenuto direttamente fondata la questione relativa alla non necessità dell'autorizzazione della Giunta.
D.Lgs. n. 207 del 2000
È stato richiamato dal Comune per sostenere il superamento della necessità dell'autorizzazione della Giunta comunale a stare in giudizio.
Art. 29 dello Statuto del Comune di Termoli
La disposizione attribuisce le competenze della Giunta, ma non prevede l'obbligo di autorizzazione della Giunta per la costituzione o la proposizione di impugnazioni in giudizio da parte del Comune.
Giurisprudenza della Corte di cassazione: Cass. Sezioni Unite n. 12868/2005; Cass. sez. I n. 24433/2011
L'autorizzazione della Giunta comunale a stare in giudizio non è generalmente necessaria, salvo che lo Statuto comunale disponga diversamente.
Principio iura novit curia
Il giudice conosce e può applicare d'ufficio il contenuto delle norme, comprese le disposizioni dello Statuto comunale rilevanti ai fini della decisione.
Massime di principio
- Un Comune può stare in giudizio e proporre impugnazioni, di regola, senza una preventiva autorizzazione della Giunta, salvo che lo Statuto comunale imponga espressamente tale adempimento.
- La verifica decisiva consiste nell'esaminare lo Statuto dell'ente: l'eventuale previsione di un obbligo di autorizzazione deve essere chiara e specifica.
- La mancanza della delibera della Giunta non determina automaticamente l'inammissibilità dell'appello se lo Statuto non richiede tale autorizzazione.
- La cassazione con rinvio non equivale alla vittoria definitiva sulla controversia sostanziale: il giudice di rinvio deve ancora esaminare gli ulteriori aspetti della causa.
- Quando un giudice rileva un difetto di autorizzazione sanabile, può assumere rilievo la disciplina processuale che consente di assegnare un termine per regolarizzare la rappresentanza o l'autorizzazione; tuttavia, tale questione può risultare superata se l'autorizzazione non era necessaria in base allo Statuto.
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