Cassazione Civile, Ordinanza n. 05779/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di un'associazione professionale per l'anno 2010, recuperando a tassazione costi ritenuti non inerenti, con conseguente maggiore IRAP e rettifica delle detrazioni IVA; aveva inoltre notificato due ulteriori avvisi ai soci per maggiori redditi di partecipazione. I contribuenti avevano impugnato gli atti e la CTR Toscana aveva confermato l'annullamento degli accertamenti, ritenendo provata l'esistenza del rapporto contrattuale e degli incarichi, l'inerenza dei costi fatturati da una SAS ai servizi resi all'associazione, la congruità del prezzo forfetario e l'assenza di finalità elusive, valorizzando anche ragioni organizzative ed economiche dell'esternalizzazione. Con il ricorso per cassazione l'Amministrazione ha dedotto, con un primo motivo, violazione degli artt. 109 TUIR, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente riconosciuto la deducibilità di costi descritti in modo generico e che la congruità del prezzo non bastasse a provare l'inerenza; con un secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., 115 c.p.c. e dell'art. 54, comma 6-bis, TUIR, oltre ai principi sul divieto di abuso del diritto, sostenendo che il rapporto con la SAS, anche in ragione dei legami familiari tra i soggetti, fosse finalizzato solo al risparmio fiscale e quindi abusivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché, sotto la veste formale di violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. In particolare, ha rilevato che la CTR aveva accertato in fatto la prova documentale del contratto, degli incarichi e delle ragioni organizzative dell'esternalizzazione, nonché la circostanza che la SAS svolgesse la stessa attività anche per terzi, escludendo così sia la mancanza di inerenza sia l'abuso del diritto. La Corte ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per la soccombenza di un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che non consente una nuova valutazione del merito o del convincimento del giudice di merito.
art. 109 TUIR
richiamato in tema di deducibilità dei costi e presupposti dell'inerenza.
art. 54, comma 6-bis, TUIR
richiamato dalla ricorrente come norma che impedirebbe la detrazione dei costi, ma la Corte esclude che il motivo consenta di rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto in appello.
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che grava sul contribuente provare esistenza, inerenza e coerenza economica del costo.
art. 2729 c.c.
richiamato in relazione alle presunzioni e alla prova dei fatti rilevanti in materia tributaria.
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ne ravvisa una violazione decisiva, trattandosi di doglianza sul merito della valutazione probatoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di imposte sui redditi e IVA, la deducibilità dei costi richiede che il contribuente provi l'esistenza del costo, la sua natura e la sua inerenza all'attività esercitata; la sola contabilizzazione o una descrizione fatturale generica non bastano se non sono integrate da ulteriori elementi documentali idonei.
- L'inerenza va accertata in termini qualitativi, come collegamento del costo all'attività d'impresa o professionale, e non richiede necessariamente una valutazione di utilità economica immediata; la congruità del prezzo, da sola, non è decisiva, salvo che l'Ufficio dimostri una macroscopica antieconomicità sintomatica di assenza di correlazione con l'attività.
- Quando l'Amministrazione contesta la deduzione o la detrazione solo per difetto di prova dell'inerenza, il giudice di merito può valorizzare il contratto, le lettere di incarico e ogni altra documentazione idonea a integrare il contenuto della fattura e a ricostruire la prestazione resa.
- Il divieto di abuso del diritto in materia tributaria richiede l'uso distorto di strumenti giuridici per ottenere un vantaggio fiscale in assenza di apprezzabili ragioni extrafiscali; non ricorre quando l'operazione risponde anche a reali esigenze organizzative o economiche e la scelta negoziale si inserisce in una più ampia razionalizzazione dell'attività.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova lettura delle risultanze istruttorie o di rivalutazione del convincimento del giudice di merito.
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