Cassazione Civile, Ordinanza n. 19333/2023 del 07/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla determinazione dell’indennità di espropriazione di un terreno di proprietà delle ricorrenti, sito nel territorio comunale e destinato a parcheggio pubblico. Nel precedente giudizio di cassazione era stata rigettata la censura contro la sentenza d’appello che aveva stimato il bene come legalmente inedificabile, valorizzandone la destinazione urbanistica a parcheggio pubblico e ritenendo inoltre non dimostrata una diversa suscettibilità edificatoria o di sfruttamento più favorevole rispetto a quello agricolo. Avverso l’ordinanza di rigetto, le proprietarie hanno proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo due errori di fatto: con il primo, l’asserita erronea esclusione della edificabilità legale e di fatto dell’area, che sarebbe invece risultata dagli atti; con il secondo, l’asserita erronea affermazione che il precedente ricorso per cassazione non rispettasse il principio di autosufficienza, sul presupposto che non sarebbero state riportate le parti censurate della consulenza tecnica d’ufficio. Le ricorrenti sostenevano di avere invece indicato puntualmente i documenti rilevanti e la loro collocazione processuale.
La decisione
La Corte ha ritenuto che entrambe le doglianze non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma si risolvessero nella critica a valutazioni giuridiche compiute nell’ordinanza precedente: sia la qualificazione urbanistica del terreno come non edificabile, sia l’applicazione del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, quando si denunciano omessa o viziata valutazione di documenti o atti, il ricorrente deve non solo localizzarli, ma anche riassumerne in modo sintetico e completo il contenuto, così da consentire il controllo sulla sola base del ricorso. Per tale ragione il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese, perché il Comune non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
prevede il ricorso per revocazione contro le sentenze e ordinanze della Cassazione nei casi ammessi dalla legge; non è utilizzabile per censurare errori di giudizio o valutazioni giuridiche.
art. 395, n. 4, c.p.c.
l’errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto decisivo risultante dagli atti, non in un errore di valutazione o di qualificazione giuridica della questione controversa.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il principio di specificità/autosufficienza impone che il ricorrente indichi e riassuma compiutamente gli atti e documenti su cui fonda la censura, senza rinvio a fonti esterne al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Il rimedio della revocazione contro provvedimenti della Corte di cassazione è ammissibile solo per errori di fatto nei limiti rigorosi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.; non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione giuridica o la valutazione di questioni già dibattute nel processo.
- La critica alla qualificazione urbanistica di un bene o alla sua edificabilità, quando la questione è stata oggetto di contraddittorio, integra un errore di giudizio e non un errore di fatto revocatorio.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quando sono dedotti vizi relativi ad atti o documenti, impone non solo l’indicazione del luogo processuale in cui essi si trovano, ma anche la loro sintetica e completa riproduzione del contenuto rilevante.
- La revocazione non è ammissibile per censurare l’interpretazione data dalla Corte al requisito di specificità del ricorso per cassazione, perché si tratta di valutazione giuridica e non di errata percezione di un fatto pacifico e incontestato.
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