Cassazione Penale, Sentenza n. 3418/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava le condanne per sottrazione di circa 18.000 litri di gasolio agricolo: Turi ha denunciato omissione di riunione di procedimenti e improcedibilità ex art. 649 c.p.p. (lit. pendente/duplicazione), vizi di motivazione circa l'accertamento del quantitativo sottratto, l'assenza della bindella di pesa e l'efficacia probatoria dei documenti di trasporto nonché errori nel trattamento sanzionatorio e la revoca illegittima della sospensione condizionale. Bruzzesi ha dedotto insufficiente valutazione delle dichiarazioni dei testi (Giovinazzi, Verano), contestato l'accertamento del quantitativo e la sussistenza dell'aggravante, chiesto il riconoscimento delle attenuanti e censurato la revoca della non menzione nel casellario senza impugnazione del PM.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha respinto il vizio di litispendenza di Turi rilevando che l'azione penale era stata esercitata prima nel procedimento n. 4654/2016 (quindi ha consumato il potere del P.M.) e pertanto non sussisteva improcedibilità. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure di carenza motivazionale e di errata valutazione delle prove, affermando che il giudice d'appello ha dato adeguata e congrua motivazione anche se succinta e che le questioni dedotte richiedevano una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Ha confermato la legittimità della quantificazione della pena, del diniego delle attenuanti generiche (richiamo ai precedenti) e della revoca della sospensione condizionale in quanto la condotta del 4/5/2016 è stata accertata definitivamente nel quinquennio. Ha inoltre ritenuto corretta la revoca del beneficio della non menzione ex art. 175 c.p. come effetto automatico e dichiarativo, anche d'ufficio in appello. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e a versamenti equitativi fissati dal giudice.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato: la responsabilità penale è attribuita ai partecipanti, qui contestata ai ricorrenti in concorso
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (art. 40, comma 1, lett. b)
Normativa sulle accise: configurazione del delitto per sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa sul prodotto petrolifero, con aggravante per la quantità
art. 649 cod. proc. pen.
Norma sull'improcedibilità per litispendenza; interpretata alla luce della giurisprudenza che richiede l'esercizio dell'azione penale per stabilire la preclusione
Sezioni Unite n. 34655 del 28/09/2005 (giurisprudenza)
Principio secondo cui non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto già oggetto di processo pendente davanti allo stesso ufficio del P.M.; qui applicato per chiarire che conta l'esercizio dell'azione, non la sola iscrizione
art. 168 cod. pen.
Norma sulla sospensione condizionale della pena: la revoca è possibile se nel quinquennio successivo è accertata definitivamente la commissione di un altro reato; la Corte ha ritenuto corretta la revoca subordinata all'accertamento definitivo
art. 175 cod. pen.
Norma sulla non menzione nel casellario: la perdita del beneficio è dichiarativa se successivamente viene accertato un reato, e può essere disposta d'ufficio in appello
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per il riconoscimento o esclusione delle attenuanti generiche; il giudice del merito ha discrezionalità di fatto, sindacabile in legittimità solo per vizi logici
art. 164 cod. pen.
Giudizio prognostico per la concessione di benefici (sospensione condizionale): valutazione di fatto del rischio di recidiva o di ulteriori reati, di competenza del giudice del merito
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Rinvio alla possibilità di impugnazione e limiti della reformatio in peius; applicata per escludere il vizio relativo alla revoca della non menzione
art. 616 cod. proc. pen.
Ripartizione delle spese processuali in caso di inammissibilità dell'impugnazione: i ricorrenti sono stati condannati alle spese
art. 335 cod. proc. pen.
Riferimento alla iscrizione della notizia di reato nel registro, ma la Corte ha precisato che ai fini della litispendenza rileva l'esercizio dell'azione penale
art. 27 Cost.
Presunzione di non colpevolezza: la revoca della sospensione condizionale può essere pronunciata solo dopo accertamento definitivo del reato
Massime di principio
- La questione della litispendenza/improcedibilità va valutata in base all'esercizio effettivo dell'azione penale: la mera anteriorità dell'iscrizione della notizia di reato non impedisce che il procedimento successivamente promosso consumi il potere d'azione del P.M.
- I vizî di motivazione devono incidere in modo decisivo sul percorso logico-argomentativo della sentenza per essere accolti in Cassazione; la richiesta di riconsiderare la valutazione delle prove è in genere inammissibile se si traduce in una mera rivalutazione del merito.
- Il giudice d'appello non è tenuto a rispondere puntualmente a tutte le singole argomentazioni difensive purché dal complesso motivazionale risulti che le questioni sono state esaminate e disattese in modo logico e congruo.
- La revoca del beneficio della sospensione condizionale dipende dall'accertamento definitivo di un reato commesso nel quinquennio; la decisione può essere pronunciata anche se l'effetto decorre dall'accertamento definitivo.
- La perdita del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, quando insorga per il verificarsi di un nuovo reato, ha natura dichiarativa e può essere disposta d'ufficio dal giudice d'appello, anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero.
- Le doglianze relative al calcolo del quantitativo di merce sottratta o all'assenza di certificazioni di pesa, se rese in termini di valutazione probatoria, richiedono la dimostrazione che la motivazione sia illogica o contraddittoria; altrimenti costituiscono censura di merito non rilevabile in sede di legittimità.
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