Cassazione Penale, Sentenza n. 22533/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso chiedeva l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 23/12/2024 che, in seguito al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, aveva accolto l'impugnazione e annullato l'ordinanza del GIP che aveva disposto la misura cautelare in carcere a carico di Salvatore Antonio Vita per il delitto di concorso nell'omicidio di Michele Palumbo (11/03/2010). Il Pubblico Ministero sosteneva che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (soprattutto Raffaele Moscato e Bartolomeo Arena), unitamente ad altri riscontri dichiarativi (es. Andrea Mantella, Giuseppe Comito), fornivano gravi indizi e riscontri individualizzanti del coinvolgimento di Vita nell'omicidio; che le dichiarazioni di Moscato non erano mera relata ma espressione di patrimonio conoscitivo comune alla cosca Piscopisani-Tripodi; che le dichiarazioni di Arena validavano indipendentemente il racconto di Moscato; e che la causalità del delitto (strategia espansionistica Tripodi-Piscopisani e ruolo di Palumbo nelle estorsioni) costituiva riscontro ulteriore. Il ricorrente ha inoltre richiamato esigenze cautelari, tra cui il pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte (sezione chiamata a decidere sul ricorso) ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero. Ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui, pur riconoscendo l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Moscato e di Arena, mancano riscontri individualizzanti sufficienti per attribuire a Vita la responsabilità nell'omicidio di Palumbo. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale sul punto che le dichiarazioni di Moscato risultano, per larga parte, de relato e che non è stato dimostrato che le nozioni accolte da Moscato costituiscano patrimonio cognitivo comune dell'associazione (mancano elementi che descrivano modalità e circostanze che avvalorino tale qualifica). Inoltre è stato confermato il rischio di circolarità delle informazioni fra le fonti dei due collaboratori (possibile origine comune in Rosario Battaglia), non fugato dalle versioni contraddittorie rese da Arena; pertanto le dichiarazioni di Arena non costituiscono riscontro individualizzante rispetto a Moscato. La ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente in ordine alla motivazione/causa del delitto è stata ritenuta una mera rielaborazione delle prove non idonea a scalfire la logica motivazione del Tribunale. Di conseguenza l'ordinanza che aveva revocato la misura cautelare è stata confermata e il ricorso del PM è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamata solo nelle parti procedurali per la sintesi del ricorso in Cassazione (disposizioni attuative sul procedimento di cassazione)
Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143
Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143
richiamata quale principio di legittimità sulla valutazione delle dichiarazioni di collaboratori, in particolare sul problema delle dichiarazioni di relata e della necessità di verificare la fonte genetica delle informazioni
Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirippa, Rv. 279185-02
Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirippa, Rv. 279185-02
interpretazione richiamata per il principio secondo cui le dichiarazioni del collaboratore che derivano dal patrimonio conoscitivo comune della cosca possono avere rilievo probatorio solo se corredate da elementi di verifica sulle modalità di acquisizione e sulla effettiva natura 'comune' di tali conoscenze
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia vanno distinte tra conoscenze dirette e informazioni de relato; le seconde richiedono riscontri individualizzanti per assumere rilievo probatorio decisivo in sede cautelare.
- Se un collaboratore afferma di avere appreso fatti da terzi, il giudice deve individuare la fonte genetica delle informazioni e valutare se diverse dichiarazioni provengano dalla stessa fonte: la coincidenza della fonte riduce l'effetto di reciproco riscontro e può configurare una circolarità che inficia la prova indiziaria.
- L'attribuzione di certe notizie al 'patrimonio conoscitivo comune' di una cosca richiede elementi espliciti che dimostrino come e perché tali nozioni fossero effettivamente accessibili a tutti i membri (modalità di diffusione, ruolo del dichiarante nel sodalizio, contesti in cui l'informazione era condivisa). Affermazioni apodittiche non sono sufficienti.
- La presenza di contraddizioni nelle versioni rese da collaboratori o l'incertezza circa le fonti di informazione diminuisce fortemente l'efficacia delle loro dichiarazioni come riscontri indipendenti.
- La mera ricostruzione motivazionale o l'indicazione di un movente generale (es. strategia espansionistica della cosca) non sostituisce riscontri individualizzanti circa il concreto coinvolgimento di uno specifico indagato; per misure cautelari è necessario un impianto indiziario solido e non circolarmente fondato.
- In fase cautelare il giudice deve motivare in modo puntuale e logico la valutazione della attendibilità e della rilevanza delle dichiarazioni di collaborazione, indicando il grado di indipendenza delle fonti e gli elementi di riscontro materiale o testimoniale ove presenti.
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