Sentenza del 29/04/2015 n. 8664 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento con cui il Comune aveva recuperato una maggiore ICI per l'anno 2003, contestando la determinazione della base imponibile e la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale. I tre motivi riguardavano, in particolare, l'asserita violazione delle norme sull'inammissibilità del ricorso tributario, l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza e la valutazione dei poteri dell'Agenzia del Territorio nella procedura di attribuzione della rendita catastale. La contribuente chiedeva inoltre, in via subordinata, la disapplicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i quesiti di diritto formulati dalla contribuente erano astratti, privi di riferimento alla concreta controversia e non idonei a evidenziare la specifica critica alla sentenza impugnata, in violazione dell'art. 366-bis c.p.c. Anche la richiesta subordinata di non applicazione delle sanzioni è stata dichiarata inammissibile, poiché priva del necessario quesito. È rimasta quindi ferma la sentenza della CTR, con conseguente conferma dell'accertamento contestato. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.000 euro a favore del Comune e 2.000 euro a favore dell'Agenzia del Territorio, oltre agli accessori previsti.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
I quesiti con i quali si concludono sono del tutto astratti e cioè senza alcun riferimento alla concreta fattispecie e allo specifico ragionamento sul quale la CTR ha ritenuto di dover fondare la decisione.
Nel regime processuale applicabile ratione temporis, i motivi fondati sulla violazione di legge o sulla motivazione dovevano essere accompagnati da quesiti di diritto o da una chiara indicazione del fatto controverso. Quesiti generici e astratti impediscono alla Corte di comprendere la censura concreta e comportano l'inammissibilità del ricorso.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Individua, rispettivamente, i motivi di ricorso per cassazione fondati sulla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e sull'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo. Tali motivi devono essere formulati in modo specifico e collegato alla decisione impugnata.
Art. 112 c.p.c.
Stabilisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La contribuente ne ha dedotto la violazione, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura, dichiarando il ricorso inammissibile per la carenza dei quesiti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12, 18, 21, 22 e 27
Disciplinano, tra l'altro, l'assistenza tecnica, il contenuto del ricorso tributario, i termini di impugnazione e le condizioni formali del processo tributario. La contribuente sosteneva che la CTR avesse dichiarato l'inammissibilità al di fuori dei casi previsti dalla legge, ma la Corte non ha esaminato la questione nel merito per l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e riferite puntualmente ai fatti, agli atti e al ragionamento della sentenza impugnata; quesiti formulati in termini generali o teorici possono determinare l'inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi processuali, la Corte può non esaminare il merito della controversia, anche se il contribuente prospetta errori nella determinazione del tributo o della rendita catastale.
- Le domande subordinate, come quella relativa alla disapplicazione delle sanzioni, devono rispettare autonomamente i requisiti di ammissibilità del ricorso e non possono essere inserite in una semplice appendice priva delle necessarie argomentazioni processuali.
- La parte soccombente in cassazione è normalmente condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalle controparti.
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