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Sentenza

Sentenza n. 82/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 32/2025 emessa dal Tribunale di Cremona sez. Lavoro in data 03.02.2025, pubblicata in pari data, avente ad oggetto indennità di ferie;

Giustizia amministrativa202501027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente l’indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona n. 32/2025, notificata al Ministero il 4 febbraio 2025, non appellata e divenuta definitiva. La sentenza aveva accertato il diritto della docente all’indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non godute negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero al pagamento di euro 5.424,22, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Il Ministero aveva pagato soltanto le spese legali e non aveva adempiuto all’obbligo principale di pagamento. La ricorrente ha dedotto anche il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione entro un termine, nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Ha inoltre rilevato che non era contestato l’inadempimento del Ministero. Sussistendo quindi le condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 14 d.l. 669/1996, ha condannato il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari competenti, stabilendo che il commissario provveda entro lo stesso termine di 90 giorni e possa ricorrere, in caso di insufficiente disponibilità di bilancio, al pagamento in conto sospeso. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove pagato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quando l’Amministrazione non vi abbia provveduto.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo; la pronuncia è adottata all’esito del giudizio promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme di denaro; disciplina inoltre il pagamento in conto sospeso in caso di insufficiente capienza dei capitoli di bilancio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione debitrice e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 per l’adempimento delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.
  • La mancata esecuzione, da parte di un’amministrazione statale, di una sentenza passata in giudicato che impone il pagamento di somme di denaro giustifica la condanna dell’amministrazione a provvedere entro un termine fissato dal giudice dell’ottemperanza.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione allo scadere del termine assegnato.
  • L’eventuale insufficienza degli stanziamenti sui pertinenti capitoli di bilancio non impedisce l’esecuzione dell’obbligo pecuniario derivante dal giudicato, potendo il commissario ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina dell’art. 14 d.l. 669/1996.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato un compenso aggiuntivo per l’esercizio delle funzioni commissariali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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