Cassazione Penale, Sentenza n. 35120/2025 del 28/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo la nullità del giudizio di primo grado celebrato in sua assenza. Sosteneva che la dichiarazione di assenza fosse intervenuta quando l'imputato non poteva avere conoscenza del processo, perché l'atto di vocatio in iudicium era stato notificato solo al precedente difensore di fiducia (avv. Luperini) il quale aveva rinunciato al mandato senza comunicare l'atto al cliente; inoltre l'imputato aveva da anni domicilio all'estero. Per tale motivo si chiedeva l'annullamento per violazione dell'art. 420 quater, comma 4, cod. proc. pen., e norme connesse, nonché la nullità della successiva sentenza di appello.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa per le ammende. Nel merito motivazionale la Corte osserva che l'imputato è stato effettivamente rappresentato in primo grado dal difensore di fiducia (avv. Ivo Gronchi), presente sin dall'udienza del 15 aprile 2016 e domiciliatario dell'assistito; la rinuncia del precedente difensore (10 dicembre 2014) intervenne dopo che la difesa aveva già decaduto dalla facoltà di depositare la lista testi (art. 468 c.1), e il nuovo difensore non ha poi insistito per l'ammissione dei testi in altra sede processuale. La Corte territoriale non ha quindi violato le norme processuali indicate dal ricorrente e non è stato provato alcun caso fortuito o causa che giustificasse la rimessione in termini; perciò il motivo è manifestamente infondato e il ricorso va dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per indicare il tipo di motivazione e i termini del ricorso per cassazione; utilizzata come riferimento procedurale per l'impugnazione dedotta.
art. 606, comma 1, lett. b e c cod. proc. pen.
Indica le modalità di formulazione dei motivi di cassazione (violazione di norme sostanziali e processuali); richiamata per inquadrare le censure mosse dal ricorrente.
art. 604, comma 4 (formulazione antecedente alla riforma I. 67/2014)
Norma sulla formulazione del motivo di appello; richiamata per la verifica della corretta impugnazione dei vizi processuali.
art. 420 quater, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina le conseguenze della dichiarazione di assenza dell'imputato e i casi in cui tale dichiarazione può ritenersi legittima o no; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata perché l'imputato era rappresentato da difensore presente e domiciliatario.
art. 179, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Rilevato tra le norme processuali pertinenti, richiamata in relazione ai profili di nullità per mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato.
art. 468, comma 1 e comma 4, cod. proc. pen.
Regolano i termini per il deposito della lista testi e le conseguenze della mancata osservanza. La Corte ha ritenuto che la facoltà di depositare la lista fosse già decaduta alla data della rinuncia del precedente difensore e che non sia stato provato un caso fortuito che giustificasse la rimessione in termini.
art. 507 cod. proc. pen.
Norma richiamata come possibile rimedio per l'ammissione di mezzi di prova in udienza, ma il nuovo difensore non ha neppure tentato successivamente l'ammissione ex art. 507, rilevando l'assenza di interesse concreto alla gravità del vizio lamentato.
art. 603 cod. proc. pen.
Norma sulle decisioni del giudice in ordine all'ammissione dei mezzi di prova nel giudizio di appello; citata come riferimento alle possibilità comunque disponibili che non sono state esercitate dalla difesa.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e ad una somma alla Cassa per le ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa del ricorrente; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Giurisprudenza di riferimento richiamata per impiegare l'esame degli atti ai fini della valutazione dell'effettiva rappresentanza e conoscenza del processo da parte dell'imputato.
Massime di principio
- La rinuncia del precedente difensore non determina automaticamente la nullità del processo: occorre verificare se e quando l'imputato sia stato effettivamente informato o rappresentato successivamente.
- La presenza di un difensore di fiducia e domiciliatario in udienza è elemento decisivo per ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento, escludendo la nullità basata sulla mancata notificazione al soggetto anziché al difensore.
- La richiesta di rimessione in termini per il deposito della lista testi richiede la prova del caso fortuito o della forza maggiore; la sola rinuncia del precedente difensore non è sufficiente se la facoltà era già decaduta per il decorso dei termini procedurali.
- Se la difesa non esercita in seguito i rimedi processuali disponibili (es. istanza di ammissione dei testi ex art. 507 o deduzioni difensive specifiche), il vizio lamentato perde rilevanza pratica e può rendere l'impugnazione inammissibile o manifestamente infondata.
- Gli appelli per nullità devono dimostrare concretamente il pregiudizio subito dall'imputato e l'inosservanza di norme inderogabili che rendano il giudizio nullo; altrimenti è probabile il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità e l'imposizione di sanzioni per ricorso temerario o colposo.
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