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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03362/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente per una serie di assenze dal lavoro tra il 22 e il 30 giugno 2015, ritenute dalla società espressione di grave insubordinazione ai superiori ai sensi del contratto collettivo applicato al rapporto. La Corte d'appello aveva però riformato la decisione di primo grado, annullando il licenziamento e disponendo la reintegrazione, ritenendo non provato che la sospensione cautelare del lavoratore fosse stata revocata e qualificando come irrilevante, ai fini della giusta causa, la sola assenza del 30 giugno. La società ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: nei primi due ha denunciato l'erronea interpretazione delle note aziendali di maggio 2015 alla luce degli artt. 1362 e ss. e 1324 c.c.; con il terzo e il quarto ha dedotto omesso esame di fatti decisivi e violazione delle regole sulle prove (art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.); con il quinto ha richiamato la disciplina collettiva sulla durata massima della sospensione cautelare; con il sesto ha sostenuto che l'assenza ingiustificata integra di per sé giusta causa di licenziamento anche in base al contratto collettivo; con il settimo e l'ottavo ha censurato la qualificazione dell'addebito come insubordinazione, insistendo sulla contestata assenza ingiustificata e sulla recidiva; con il nono ha contestato l'applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18 St. lav., assumendo che vi fosse un fatto certamente sussistente e non sanzionabile in via conservativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello che aveva annullato il licenziamento, ordinato la reintegrazione del lavoratore e riconosciuto l'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità, oltre contribuzione e accessori. Ha ritenuto inammissibili i motivi perché, in parte, si limitavano a proporre una lettura alternativa degli atti e, in parte, non si confrontavano con la ratio della sentenza impugnata, che aveva individuato nel fatto contestato una grave insubordinazione e non una mera assenza ingiustificata. In conseguenza dell'inammissibilità, la società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362 ss. c.c.

    L'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica o incongrua; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo.

  • art. 1324 c.c.

    Le regole sull'interpretazione contrattuale sono richiamate anche per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, ma la censura deve indicare specificamente i canoni violati.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove è inammissibile se mira solo a ottenere una nuova ponderazione del materiale istruttorio, non essendo consentito in cassazione il sindacato sul cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove legali o libere nei limiti dedotti.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova non può essere dedotta in modo astratto, ma deve confrontarsi con la concreta ripartizione degli oneri e con l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omesso esame di singoli elementi istruttori né il mero dissenso sulla valutazione delle prove.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    L'anomalia motivazionale rilevante in cassazione è solo quella che si traduce in mancanza assoluta di motivazione o in motivazione meramente apparente, tale da integrare violazione costituzionalmente rilevante.

  • art. 48 c.c.n.l. Imprese di Pulizia

    La Corte d'appello ha qualificato il fatto contestato come grave insubordinazione ai superiori; la società ha invocato la previsione collettiva relativa all'assenza ingiustificata, ma la Cassazione ha rilevato che tale previsione non era pertinente rispetto all'addebito concretamente contestato.

  • art. 49 c.c.n.l. Imprese di Pulizia

    La disposizione sulla sospensione cautelare per un massimo di sei giorni è stata ritenuta irrilevante ai fini dell'esito, perché la Corte di merito aveva accertato in fatto l'adozione di una sospensione più ampia mai revocata.

  • artt. 2104, 2105, 2106 e 2119 c.c.

    Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui l'assenza ingiustificata e la recidiva integrerebbero giusta causa; la Corte non accoglie la censura perché l'addebito contestato era stato qualificato diversamente dal giudice di merito.

  • art. 7 l. n. 300/1970

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla contestazione disciplinare e alla recidiva, ma non decisivo nel giudizio di legittimità per la diversa qualificazione dell'addebito.

  • art. 18 l. n. 300/1970

    La tutela reintegratoria spetta quando sia accertata l'insussistenza del fatto contestato, nozione che comprende sia l'inesistenza materiale del fatto sia il fatto sussistente ma privo di illiceità; nel caso concreto il fatto contestato come grave insubordinazione è stato ritenuto insussistente.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito sostituire alla motivazione del giudice di merito una mera diversa lettura del materiale probatorio o degli atti, se non si allega in modo specifico la violazione dei canoni legali di interpretazione o un vero vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • L'omesso esame rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non singoli elementi istruttori o circostanze che richiedono una nuova valutazione delle prove.
  • Quando la contestazione disciplinare è stata qualificata dal giudice di merito in un certo modo, le censure del datore che presuppongono una diversa qualificazione dell'addebito sono inammissibili se non attaccano specificamente la ratio decidendi.
  • La tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, St. lav. opera anche quando il fatto contestato, pur astrattamente esistente, sia diverso da quello addebitato o comunque non integri il fatto materiale contestato nella lettera di licenziamento.
  • La previsione collettiva sulla sanzione per una specifica mancanza disciplinare non può essere invocata per giustificare il licenziamento se l'addebito effettivamente contestato e accertato dal giudice è riconducibile a una fattispecie diversa.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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