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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23445/2021 del 25/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La compagnia assicuratrice aveva agito in primo grado contro un Comune chiedendo il pagamento di somme corrispondenti a franchigie contrattuali anticipate a terzi danneggiati in relazione a numerosi sinistri coperti da polizze di responsabilità civile stipulate dall’ente. Il Comune, rimasto contumace in primo grado, aveva poi appellato la sentenza che aveva accolto la domanda, deducendo: la nullità della notificazione dell’atto introduttivo di primo grado perché eseguita a un indirizzo PEC tratto dall’Indice PA e non da uno dei pubblici elenchi ritenuti validi; l’improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria; la violazione dell’art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del broker; la prescrizione del credito ex art. 2952 c.c.; il difetto di prova. La Corte d’appello aveva accolto il gravame, dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e rimesso la causa al primo giudice. La compagnia assicuratrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, censurando la decisione d’appello nella parte in cui aveva ritenuto nulla la notificazione via PEC effettuata all’indirizzo estratto dall’Indice PA, sostenendo che tale notifica dovesse ritenersi valida o quantomeno irregolare, oppure comunque sanata dal raggiungimento dello scopo. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 156 c.p.c. e dell’art. 354 c.p.c., contestando la rimessione al primo giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello che aveva dichiarato la nullità della notificazione dell’atto introduttivo eseguita presso un indirizzo PEC estratto dall’Indice PA, affermando che, nel sistema applicabile ratione temporis, il domicilio digitale rilevante per le notificazioni alle pubbliche amministrazioni era quello previsto dai pubblici elenchi normativamente indicati, mentre l’indirizzo presente solo nell’Indice PA non poteva considerarsi valido ai fini della rituale notificazione degli atti processuali. La Corte ha aggiunto che la nullità era sanabile solo mediante costituzione del destinatario, qui mancata, e che la rimessione della causa al primo giudice era dunque giustificata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione; è stato inoltre disposto l’obbligo del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato per individuare i vizi denunciabili in cassazione; la sentenza osserva anche che il ricorso è ammissibile contro la decisione d’appello che annulla la sentenza di primo grado e rimette la causa al primo giudice.

  • art. 3-bis l. n. 53 del 1994

    richiamato come parametro della disciplina delle notificazioni telematiche.

  • art. 11 l. n. 53 del 1994

    richiamato come parametro della disciplina delle notificazioni telematiche.

  • art. 16-ter d.l. n. 179 del 2012

    definisce i pubblici elenchi rilevanti per le notificazioni in materia civile; nel testo successivo alle modifiche del 2014 non include l’Indice PA tra gli elenchi utilizzabili ai fini della validità della notificazione, salvo la diversa disciplina successivamente introdotta dal d.l. n. 76/2020 non applicabile ratione temporis.

  • art. 160 c.p.c.

    la notificazione eseguita ad indirizzo PEC diverso da quello previsto dalla disciplina applicabile è nulla; la nullità è sanabile nei modi ordinari.

  • art. 156 c.p.c.

    ultimo comma; terzo comma

    il raggiungimento dello scopo non esclude la nullità se non ricorrono i presupposti di sanatoria; nel caso concreto la sanatoria non operava perché il destinatario non si era costituito in giudizio.

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla rimessione della causa al primo giudice a seguito della nullità rilevata in appello.

  • art. 2952 c.c.

    richiamato come motivo di appello dal Comune per eccepire la prescrizione del credito assicurativo.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato come motivo di appello per dedotta mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del broker.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o definizione negativa dell’impugnazione.

  • art. 16, comma 12, d.l. n. 179 del 2012

    prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare un indirizzo PEC valido ai fini delle notificazioni e la formazione dell’elenco specifico; la Corte nega che l’omissione dell’ente trasformi in valido il diverso indirizzo tratto dall’Indice PA.

  • art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012

    impone, salvo casi particolari, la notificazione al domicilio digitale risultante dagli elenchi normativi; la Corte ne ricava che l’indirizzo PEC rilevante è quello previsto dalla disciplina speciale.

  • art. 6-ter d.lgs. n. 82 del 2005

    richiamato come fonte dell’IndicePA e come elenco utilizzato dalla disciplina successiva, non applicabile al caso per ragioni temporali.

  • art. 14, comma 2, d.p.c.m. n. 40 del 2016

    prevede che le notificazioni alle amministrazioni non costituite siano eseguite agli indirizzi PEC di cui all’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012.

  • art. 28, comma 1, lett. c), d.l. n. 76 del 2020

    richiamato solo come disciplina sopravvenuta non applicabile ratione temporis, letta dalla Corte come conferma che, prima di essa, la notificazione all’Indice PA non era validamente effettuabile.

  • art. 288 c.p.c.

    richiamato nell’ordinanza di correzione materiale per la modificazione del testo dell’ordinanza precedente.

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato nell’ordinanza di correzione materiale quale base procedurale per la correzione d’ufficio.

Massime di principio

  • Quando la disciplina delle notificazioni telematiche individua tassativamente i pubblici elenchi da cui estrarre l’indirizzo del destinatario, la notificazione eseguita presso un indirizzo tratto da un elenco non previsto dalla norma è nulla, anche se quell’indirizzo sia effettivamente riferibile al destinatario.
  • L’eventuale inerzia della pubblica amministrazione nell’adempimento dell’obbligo di comunicare l’indirizzo digitale non sana di per sé la notificazione eseguita in modo difforme dal modello legale, se la legge non prevede una equipollenza automatica con l’indirizzo risultante da un diverso elenco.
  • La nullità della notificazione telematica non si converte in inesistenza quando il recapito utilizzato è comunque riconducibile al destinatario, ma resta una nullità sanabile secondo le regole generali; in mancanza di costituzione del destinatario non opera il raggiungimento dello scopo.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. richiede, nelle notificazioni nulle, un comportamento processuale idoneo del destinatario, tipicamente la costituzione in giudizio; la mera conoscenza di fatto dell’atto non basta da sola a neutralizzare ogni vizio formale.
  • La sentenza di appello che annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice a quo è immediatamente ricorribile per cassazione, perché ha natura definitiva e non rientra nel divieto di impugnazione separata delle mere questioni preliminari.
  • Per effetto del rigetto integrale del ricorso, sussistono i presupposti per l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo, indipendentemente dalla regolazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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