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Sentenza

Sentenza n. 738/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento della DGR 2-1895/2025/2025/XII Regione Piemonte avente ad oggetto Decreto interministeriale n. 124/2025 e Decreto del Ministero Istruzione e Merito n. 206/2025. Approvazione, in esito ai lavori della Commissione tecnica mista costituita con la D.G.R. 1-8727 del 17 novembre 2025, dell’integrazione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2026/27, di cui alla D.G.R. n. 4-1768 del 3 novembre 2025 e l’All. A alla stessa DGR, pubblicati in B.U. Regione Piemonte 28.11.2025 n. 4 supplemento ordinario n. 4, nella parte in cui sopprimono la D.D. G. Allievo di Torino e la unificano al I.C. Frassati di Torino

Giustizia amministrativa202600250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.G.R. regionale di integrazione del Piano di dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2026/2027, nella parte relativa alla soppressione della Direzione didattica Allievo e alla sua unificazione con l'Istituto comprensivo Frassati di Torino

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la D.G.R. n. 2-1895/2025/XII, sostenendo che la decisione di verticalizzare la Direzione didattica Allievo, unificandola con l'Istituto comprensivo Frassati, fosse illegittima. Con il primo motivo hanno dedotto violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per carenza di motivazione, lamentando che il provvedimento regionale non consentisse di comprendere perché dalle dieci ipotesi di dimensionamento esaminate dalla Città Metropolitana di Torino si fosse passati alle nove ipotesi indicate nell'atto regionale, né quale proposta fosse stata esclusa. Con il secondo motivo hanno dedotto ulteriore violazione dell'art. 3 l. 241/1990, assumendo che non fosse ricostruibile l'istruttoria e, in particolare, la graduazione delle proposte secondo la loro rispondenza agli obiettivi e ai criteri regionali. Con il terzo motivo hanno dedotto violazione dell'art. 3 l. 241/1990, eccesso di potere per contraddittorietà con le linee guida regionali, violazione dei criteri di contiguità territoriale, continuità didattica e salvaguardia del bacino di utenza, nonché illogicità manifesta. I ricorrenti hanno sostenuto che sarebbe stata preferibile una diversa verticalizzazione della Direzione didattica Allievo con altri istituti comprensivi e che il provvedimento non avrebbe esplicitato le ragioni della scelta adottata. La Regione ha eccepito la carenza di interesse e l'infondatezza del ricorso; il Ministero ha contestato la propria legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ritenendo che gli atti impugnati fossero imputabili esclusivamente alla Regione Piemonte e che le censure non riguardassero la disciplina statale sovraordinata. Ha poi prescisso dalle eccezioni regionali in rito e ha esaminato il merito. La prima censura è stata respinta perché la differenza tra le dieci ipotesi considerate dalla Città Metropolitana e le nove indicate nell'atto regionale dipendeva dal computo unitario di due ipotesi riguardanti la Direzione didattica Collodi e la scuola Calamandrei; la relazione della commissione tecnica regionale ricostruiva inoltre integralmente le proposte esaminate. La seconda censura è stata respinta perché la D.G.R. richiamava espressamente gli obiettivi e i criteri contenuti nell'atto consiliare regionale e rinviava alla relazione istruttoria della commissione tecnica, che esponeva le valutazioni sulla maggiore rispondenza delle proposte. Il TAR ha ritenuto legittima la motivazione per relationem, purché l'atto richiamato sia identificato e posto nella sfera di conoscibilità legale del destinatario; nel caso concreto la relazione era stata prodotta in giudizio e i ricorrenti non avevano contestato le valutazioni discrezionali ivi contenute. La terza censura è stata respinta perché le soluzioni alternative prospettate dai ricorrenti non risultavano presentate e approvate nella sede procedimentale competente. Il giudice ha escluso la violazione del criterio di territorialità, rilevando che tutti i plessi erano situati nella medesima circoscrizione del Comune di Torino, e ha ritenuto rispettati anche i parametri di accessibilità, essendo le distanze tra i plessi inferiori a quelle previste dalle linee guida. Il criterio di salvaguardia del bacino di utenza doveva essere contemperato con gli altri criteri regionali e non risultava irragionevolmente disatteso. Il giudice ha inoltre ribadito che le scelte tecniche dell'amministrazione non sono sindacabili nel merito, salvo macroscopici profili di illogicità, non ravvisati nella fattispecie. Il ricorso è stato quindi respinto; i ricorrenti sono stati condannati a rifondere alla Regione Piemonte 2.000 euro oltre accessori, mentre le spese nei confronti del Ministero sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 19 d.l. 98/2011

    Costituisce la base normativa del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone la motivazione del provvedimento amministrativo e consente la motivazione per relationem quando l'atto richiamato sia individuato e reso disponibile nella sfera di conoscibilità legale del destinatario.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono le condizioni, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è legittima quando il provvedimento individua l'atto richiamato e quest'ultimo è posto nella sfera di conoscibilità legale del destinatario; non è necessario che sia materialmente allegato o integralmente riprodotto nel provvedimento.
  • La mera diversa quantificazione numerica delle ipotesi esaminate in atti amministrativi successivi non integra un difetto di motivazione quando la differenza è spiegabile attraverso il computo unitario di interventi omogenei e la relazione istruttoria consente di ricostruire tutte le opzioni effettivamente considerate.
  • Le valutazioni tecniche dell'amministrazione in materia di dimensionamento scolastico sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, travisamento o altri macroscopici vizi, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'autorità competente.
  • I criteri regionali di territorialità, accessibilità e salvaguardia del bacino di utenza devono essere applicati mediante una ponderazione complessiva; la tutela di uno di essi non comporta l'obbligo di preferire una determinata soluzione quando l'amministrazione abbia ragionevolmente contemperato tutti i criteri.
  • Le soluzioni alternative prospettate dagli interessati non impongono all'amministrazione una specifica scelta se non risultano tempestivamente proposte e approvate nella sede procedimentale competente secondo le procedure previste dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieScuolaMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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