Sentenza n. 2655/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione sull'istanza volta alla convocazione presso la competente sede diplomatica, necessaria alla presentazione della domanda di visto per motivi di studio. Nel corso del giudizio, successivamente alla proposizione del ricorso, la sede diplomatica competente ha fissato l'appuntamento richiesto, attivando così il procedimento per il rilascio del visto.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano soddisfatto la pretesa fatta valere in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell'amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
per il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione
La disposizione è stata applicata quale base processuale dell'azione contro il silenzio-inadempimento dell'amministrazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il giudice ha ritenuto che la sopravvenuta attivazione del procedimento, con soddisfazione della pretesa azionata, imponesse la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto può determinare la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa azionata, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione di una domanda di visto integra, ai fini del giudizio contro il silenzio, l'attivazione del relativo procedimento, ma non equivale al rilascio del visto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 380/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 381/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 382/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 383/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 384/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 385/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →